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domenica 5 marzo 2017

Legale Rappresentante? È un living trust di fatto, ecco perché

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√ La sottoscrizione dell’istituto giuridico AUTOCERTIFICAZIONE [1] della QUALITÀ di LEGALE RAPPRESENTANTE (Articolo 46 lettera u DPR 28.12.2000, n. 445) è azionabile per alto scopo umanitario e sociale nell’interesse della propria persona umana e dei propri figli minori.
Non richiede alcun costo [2] oltre i normali diritti di segreteria riservati all’Amministrazione comunale depositante;
Non necessita di onerosi interventi da parte di alcun notaio o avvocato.

L’OBIETTIVO DI ALTO SCOPO è quello di veder riconosciuti i diritti inalienabili [3] violati mediante il decadimento delle condizioni di vita dei cittadini di nazionalità italiana. Per ottenere protezione non occorre essere “rifugiati” stranieri, occorre far valere la propria personalità giuridica (Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, Articolo 6: “Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica”), tale precetto è indicato nella legge dello Stato 25 ottobre 1977, n. 881 alla sezione “Patto internazionale>PARTE TERZA>art. 16″ della legge di ratifica della DUDU.

Il MEZZO DI PERSEGUIMENTO è il superamento dell’ incapacità giuridica di agire del cittadino-essere umano assoggettato, sottomesso alle finzioni giuridiche “soggetto giuridico/persona fisica” che lo vincolano allo Stato, o meglio agli svariati “trustee” di Stato quali i Pubblici Ufficiali come il tecnico o l’addetto della P.A., l’ufficiale sanitario, l’insegnante di una scuola, il controllore sui mezzi pubblici, l’ufficiale giudiziario, ecc.




[Nota [1]: E’ stata la Legge 4 gennaio 1968, n. 15 ad introdurre l’istituto dell’autocertificazione nell’ordinamento italiano, disciplinando per la prima volta in modo completo ed organico la materia, cui hanno fatto seguito varie rettificazioni, tra cui quelle contenute nella Legge n. 127/1997 (a sua volta modificata dalla Legge n. 191/98) e dal regolamento attuativo emanato con DPR n. 403/1998, in vigore dal 23 febbraio 1999.]

[Nota [2]: imposta di bollo (nessun costo!) >>> Articolo 37 DPR 28.12.2000, n. 445. A) Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall’imposta di bollo. B) L’imposta di bollo non è dovuta quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l’atto sostituito ovvero quello nel quale e’ apposta la firma da legalizzare).]

[Nota [3]: diritti inalienabili >>> Legge n. 881 del 25 ottobre 1977 Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in Italia (Gazzetta Ufficiale n 333 del 7 dicembre 1977). Data della ratifica: 15 settembre 1978 (Gazzetta Ufficiale n 328 del 23 novembre 1978).]

√ Qui si parla di diritti umani (questo e questo sono alcuni esempi) vale a dire quelle situazioni giuridiche riconosciute come fondamentali della persona umana e tali che neppure lo Stato può ostacolare nella loro realizzazione. Viatico volto al recupero dei diritti disattesi è la Autocertificazione della qualità di Legale Rappresentante che, semanticamente predisposta dal gruppo di studio Popolo Unico, di fatto
è un living trust autodichiarato,
è un istituto giuridico non italiano, riconosciuto dalla Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985, ratificata dall’Italia in forza della Legge 16 ottobre 1989, n. 364.

Seppure detto trust autodichiarato sia allocato nella penisola italica, questo è al di fuori della giurisdizionalità italiana essendo soggetto alla potestà giuridica del Diritto internazionale, che, contrariamente al Diritto interno, riconosce la Personalità Giuridica del sottoscrittore.

Tale trust autodichiarato è da intendersi un ente di alto scopo umanitario e sociale, vi partecipa la “persona umana”, a cui, come detto, è riconosciuta la “personalità giuridica“ per diritto di nascita, vale a dire, è riconosciuta la facoltà di esercitare in prima persona la CAPACITÀ DI AGIRE GIURIDICAMENTE senza l’ausilio o l’ingerenza di intermediari a differenza di quanto avviene per il cittadino italiano, che, impersonificando le c.d. finzioni giuridiche (“soggetto giuridico” e “persona fisica”), non detiene la piena capacità di agire, essendo amministrato fin dalla nascita dagli Apparati dello Stato tramite il vincolo della cittadinanza attestata dalla Carta d’Identità.

Alla persona umana autodeterminata, qual è il sottoscrittore della LR, è riconosciuta la capacità di agire giuridicamente! È scritto nel “Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici” (New York 16/12/66) che declama: “OGNI INDIVIDUO HA DIRITTO, IN OGNI LUOGO, AL RICONOSCIMENTO DELLA SUA PERSONALITÀ GIURIDICA [4]“. Il Patto è ratificato dall’Italia con la Legge 881 del 25/10/1977, la cui lettura è consigliabile per indagare i propri livelli o forme di violazione dei diritti fondamentali e conseguenti azioni di tutela in punto di diritto…. Tale legge di ratifica contiene norme che assicurano concreta protezione all’esercizio dei diritti umani, imponendosi direttamente ai cittadini e agli Organi dello Stato.



[Nota [4]: Personalità Giuridica >>> Nulla a che vedere con i Registri Prefettizi che riguardano unicamente enti pubblici e privati a cui è concessa p.g., infatti, nel caso degli enti e delle associazioni all’interno degli stati la “personalità giuridica” è “attribuita, concessa”, diversamente che per la persona umana la cui soggettività giuridica, preesistendo al diritto positivo, “è”. Vale a dire, deve essere semplicemente “riconosciuta”.]


Quanto si trova segregato nella LR, che è un [Jersey] Trust Autodichiarato, è conforme alla legge in quanto il disponente “settlor“, titolare originario dei beni materiali e dei beni giuridici (questi ultimi sono costituiti dalle finzioni-funzioni giuridiche viste sopra [5] stabilite artificiosamente dallo Stato mediante l’istituto della “Dichiarazione di nascita”) se ne spossessa e li attribuisce al curatore “trustee” Legale Rappresentante sottoscrittore, che assume l’obbligo di amministrarli come previsto dall’accordo di trust, nell’interesse del beneficiario “beneficiary” individuato dallo stesso disponente.



[Nota [5]: finzioni-funzioni giuridiche >>> Lo Stato, mediante la predetta “Dichiarazione di nascita” e conseguente Atto di Nascita attribuisce al nascituro l’appartenenza a due delimitate categorie:
SOGGETTO GIURIDICO (grafia maiuscola del nome e cognome), come attestato in seguito dalla Carta d’Identità, di pertinenza amministrativo-anagrafica a cura del Ministero degli Interni;
Persona FISICA (grafia del nome in alternato e del cognome in maiuscolo) di competenza della procura della Repubblica, Ministero della Giustizia.

…Ciò alla stregua delle tradizionali “finzioni pretorie” come la fictio civitatis del mondo regnato dalla cultura giuridica degli Antichi Romani che attribuiva fittiziamente la cittadinanza romana allo straniero, con lo specifico fine di conferirgli legittimazione processuale…].

TENTATIVO DI SINTESI:

√ La AUTOCERTIFICAZIONE della QUALITÀ di LEGALE RAPPRESENTANTE (D.P.R. 28.12.2000, n. 445, Art. 46 lettera u) è un atto pubblico che fa prova legale. Con il termine “autocertificazione” si indicano due figure giuridiche: A) Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (art. 46); B) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47). La presente autocertificazione “LR” enuncia “stati, qualità personali o fatti a diretta conoscenza dell’interessato, ed in più esprime la volontà di azionare determinate condotte o atti. Di tale autocertificazione, in Diritto civile, la fidefacienza (veridicità) è requisito imprescindibile perché si possa considerare atto pubblico (Art. 2699 c.c., Art. 483 c.p.).

√ De facto la “LR” realizza un [Jersey] Trust Autodichiarato, così vincolando i beni al beneficiario (beni materiali + beni giuridici come ad es. le finzioni giuridiche). La segregazione dei beni conseguente all’istituzione del trust resiste al pignoramento effettuato posteriormente, rendendoli NON SUSCETTIBILI DI PIGNORAMENTO da parte dei creditori personali del disponente – trustee.

√ Diritto dei trusts. Nell’istituto giuridico del trust i beni conferiti al fondo sono segregati, vale a dire non appartengono né al Settlor/Disponente, né al Trustee e l’effetto segregativo trova legittimazione nella stessa Convenzione de L’Aja del 01/07/1985 ratificata dall’Italia con la Legge 09/10/1989, n. 364 entrata in vigore il 01/01/1992. La caratteristica più rilevante del trust, di intuitiva evidenza, è che i beni o i diritti oggetto dello stesso non vengono trasferiti ma concretizzano la sola apposizione di un vincolo di destinazione del patrimonio del Settlor/Disponente: costituiscono un patrimonio separato, isolato da quello del Trustee e inattaccabile dai suoi creditori, in assenza di formali effetti traslativi. A maggior ragione i beni non possono essere aggrediti dai creditori del Settlor/Disponente poiché i cespiti sono “usciti” dalla sua sfera di appartenenza a seguito del trasferimento al trustee. La “segregazione patrimoniale” è aspetto saliente ed essenziale del trust e, secondo l’art. 11 della Convenzione de L’Aja costituisce l’effetto minimo del riconoscimento di un trust costituito in conformità della legge che lo regola.

PER COMPLETEZZA: Diritto positivo /ordinamento italiano per i cittadini non “LR+Trustee”
Riconosciuta la validità del “Trust Autodichiarato”. Vedi QUI.
Nota fiscale Trust Autodichiarato. Vedi QUI e QUI.
Tassazione dovuta in misura fissa (Cass. civ. sent. n. 21614/2016). Vedi QUI.
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 43/e del 10/10/2009 prima e con la successiva circolare n. 61/e del 27/12/2010 poi, ha fornito un elenco di ipotesi in cui un trust è da considerare soggetto fittiziamente interposto, vale a dire non esistente.
Pignoramento invalido se notificato ad un soggetto giuridico inesistente: il Trust. Vedi QUI.



(La Legge di Jersey (Trusts Jersey Law del 1984, poi emendata dalla Trusts (Amendment) (Jersey) Law del 1989, dalla Trusts (Amendment No. 2) (Jersey) Law del 1991, dalla Trusts (Amendment No. 3) (Jersey) Law del 1996 e da ultimo dalla Trusts (Amendment No. 4) (Jersey) Law del 2006) prevede la forma del “Trust autodichiarato” che è legittimo ed ammissibile, idoneo a segregare, nel patrimonio del disponente CHE NE E’ IL TRUSTEE, i beni destinati alle finalità per le quali il trust è istituito).

Buon trust a tutti.


Gli studi e lo schema di realizzazione della “Autocertificazione della Qualità di Legale Rappresentante” sottostante all’istituto giuridico del “Trust autodichiarato” originano da questo gruppo di studio.


https://dirittiumaniblog.wordpress.com/2016/07/06/legale-rappresentanza-e-un-living-trust/

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PE LA MAIELL !

PE LA MAIELL !
LA MIA MAIELLA : REGINA MAESTOSA DELLA MIA TERRA !!! URLA STOP scie chimiche!!! Vasto (CH) Abruzzo Italia Europa Mondo 14 gennaio 2014 ore 15.00