Quello che più mi preme in questo momento storico
è opporre RESISTENZA a questa cultura mediatica e capitalistica a cui ci vogliono assuefare!
LEGALIZZIAMO LA LIBERTA'!!! CIELI LIBERI! TERRA LIBERA! MARE LIBERO!
#ORA

QUESTO BLOG VUOLE ESSERE UN ATTO DI RESISTENZA ARTISTICA A QUESTA GUERRA SILENZIOSA FATTA DI INFORMAZIONI FAKE CHE CREANO REALTA' FAKE

LA VERITA' PRIMA DI OGNI ALTRA COSA IN QUESTO REGNO.

"L'essere umano è un sistema di informazione e di conseguenza può essere guarito attraverso informazioni"
Erich Körbler

Un'informazione ricevuta in tempo utile cambia il percorso di un'intera vita
mariacristina

mercoledì 19 giugno 2019

ATTO DI NASCITA - FRODE NOME LEGALE - DEBITO PUBBLICO

ATTO DI NASCITA.
Lo stato corporation Italia (ma gli altri non sono da meno) crea ex nihlo, tramite l'atto di nascita due status, che corrispondono ad una serie di menzogne: soggetto giuridico e persona fisica.
Nell'atto di nascita si indica il padre naturale con il termine di "dichiarante" asportando in tal modo il rapporto famigliare, la madre viene espressa con un moto da luogo "da" ed è nominata come puerpera, anch'essa senza vincolo famigliare con il neonato, il quale viene indicato con i soli nomi propri, conferma di assenza di vincoli famigliari.
Leggendo il "legalese" di questo documento si evince che un dichiarante (brava persona) ha trovato un bimbo "trovatello" che nel frattempo viene accudito da sua moglie (altra brava persona) e come si fa per gli oggetti smarriti lo consegnano alla pubblica amministrazione.
La pubblica amministrazione se ne assume l'incarico (se ne appropria) tramite l'ostetrica che ne controlla la vitalità e l'ufficiale medico che ne controlla lo stato di salute, registrando data e ora della avvenuta consegna.
Interessante anche la grafia dei nomi degli attori coinvolti:
Dichiarante: MAIUSCOLO
Da: MAIUSCOLO
Neonato: MAIUSCOLO
Ostetrica: Alternato
Ufficiale medico: Alternato.

L'unico motivo possibile che spieghi l'utilizzo di diverse forme di scrittura dei nomi è la "Deminutio Capitis", da cui si comprende che le prime tre figure sottostanno alla deminutio capitis maxima, ovvero sono schiavi senza diritti, mentre le altre due figure godono della momentanea qualità di personalità giuridica, in quanto fanno le veci dello stato corporation.
Le due figure con qualità di personalità giuridica non sono imputabili in quanto superiori al Diritto Positivo, avendo lo stesso rango dello stato stesso che è l'origine e il detentore del potere attribuito alla legge da esso stesso generata.
Ergo: la qualità di personalità giuridica è superiore alla legge in vigore della corporation repubblica italiana! (tenere bene a mente).
Viene con evidenza negato il vincolo di sangue della famiglia, ne consegue che tutta la legislatura riguardante lo "ius sanguinis" non è applicabile.
Per inalienabile conseguenza il neonato è "apolide".
Tutto questo è contenuto in un "box", struttura legale indicata con una bordatura intorno allo scritto, che ne sigilla il contenuto.
A tutti gli effetti l'Atto di Nascita è un contratto!

Questo contratto non è valido per diversi motivi:
Le figure famigliari in esso contenute sono indicate in modo erroneo, non corrispondono alla verità.
L'applicazione della "deminutio Capitis" è arbitraria e non sostenibile.
La negazione del vincolo famigliare impedisce l'applicazione dello "ius sanguinis" e impedisce l'applicazione della cittadinanza.
Ogni consenso ottenuto senza che ai genitori sia fornita una spiegazione dettagliata dei particolari sopra citati, rende il contratto nullo "ab origine" a causa di vizi occulti.
La contraddizione tra la negazione dello "ius sanguinis" e l'attribuzione della cittadinanza al neonato è insormontabile.
CONCLUSIONE: CON L'ATTO DI NASCITA VIENE CREATO, USANDO ARBITRARIAMENTE E ARTIFICIOSAMENTE IL NOME DEL NEONATO, IL SUO "SOGGETTO GIURIDICO", ESSENDO TALE CONTRATTO NULLO "AB ORIGINE", OGNI SUCCESSIVO ABUSO DI TALE "STATUS" CREATO ENS LEGIS E' ARBITRARIO, COERCITIVO, ILLEGALE E TESO ALLA SCHIAVIZZAZIONE DEL SINGOLO INDIVIDUO.

Quiet River

domenica 16 giugno 2019

IL TRUST, UNO STRUMENTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO FAMILIARE


le finalità dell’istituto

Il Trust, uno strumento di tutela del patrimonio familiare


Il trust è un istituto giuridico di origine anglosassone che ha come finalità quella di separare dal patrimonio di un soggetto, alcuni beni per il perseguimento di specifici interessi a favore di determinati beneficiari o per il raggiungimento di uno scopo determinato, attraverso il loro affidamento e la loro gestione a una persona (cd. “trustee”) o ad una società professionale (cd. “trust company”). L’istituto e lo strumento del “trust” pur non essendo disciplinato in modo specifico da alcuna norma di diritto interno è considerato come “legittimo” in virtù della ratifica da parte dell’Italia della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, entrata in vigore il 1 gennaio 1992.

Si tratta, quindi di un istituto riconosciuto in Italia ma non regolamentato dalla legge italiana. La legge applicabile andrà quindi scelta volontariamente dal disponente nell’ambito delle giurisdizioni che ammettano e disciplinano in modo specifico il trust (esempio l’Inghilterra, il Jersey, ecc).

Con la ratifica della Convenzione, riguardante, in particolare, “la determinazione della legge e il riconoscimento del trust negli stati contraenti” (art. 1), l’Italia non si è obbligata al riconoscimento di qualsiasi tipologia di trust, ma, esclusivamente, di quelli “istituiti volontariamente e provati per iscritto” (art. 3)e regolati dalla legge (art. 6) scelta dal soggetto istituente ovvero da quella avente il collegamento più strettocon il trust (art. 7)”.


La peculiarità dell’istituto risiede nello sdoppiamento del concetto di proprietà, tipico dei Paesi di common law: la proprietà legale del trust, attribuita al trustee, ne rende quest’ultimo unico titolare dei relativi diritti (seppure nell’interesse dei beneficiari o per il perseguimento dello scopo definito), nonostante i beni restino segregati nel patrimonio del trust e diventino estranei, quindi, al patrimonio sia del disponente che a quello personale del trustee.

Nel trust viene spesso prevista la figura del cosiddetto guardiano o protector al quale, possono essere attribuite quattro funzioni: i) l’esercizio di poteri dispositivi o gestionali (comunemente la revoca e nomina trustee); ii) esprimere il proprio placet sulle determinate decisioni assunte dal trustee; iii) Impartire direttive o istruzioni al trustee per compimento specifici atti iv) funzione di controllo sull’operato del trustee.

Il disponente (o settlor) è colui che decide di istituire il trust, conferendo determinati suoi beni (mobili immobili, materiali o immateriali) in Trust. Con l’istituzione del trust il disponente ottiene la separazione dalla parte di patrimonio che conferisce in trust da quella che resta nella sua sfera patrimoniale (effetto segregativo). Effettivo proprietario dei beni stessi diventa il Trustee, che li amministra, gestisce e ne dispone per tutto il tempo previsto nell’atto istitutivo e secondo le istruzioni ricevute, per il raggiungimento dello scopo. Il Trust è un istituto diverso dal rapporto fiduciario, dove la Società fiduciaria è semplice intestataria, in forma anonima, dei beni interessati, che restano però di proprietà del cliente. Viceversa, nel Trust i beni costituiscono una massa patrimoniale separata e distinta da quella del Disponente e del Trustee. Per questa fondamentale differenza, il Trust è più idoneo a proteggere un patrimonio e a realizzare la destinazione secondo gli obiettivi fissati dal disponente.  Al momento dell’istituzione il disponente, sottoscrive un atto istitutivo di Trust ed un atto di conferimento di beni o dei diritti (il conferimento può anche essere effettuato in un momento successivo). E’ ammissibile disporre un Trust nel proprio testamento.

A differenza di un fiduciario, un Trustee diventa effettivo proprietario dei beni a lui affidati di cui ha il potere di amministrare, gestire e disporre, con la diligenza del buon padre di famiglia, secondo le istruzioni che gli ha dato il Disponente e secondo la legge che regola il Trust; ha inoltre l’obbligo di render conto al Disponente, al beneficiario e/o al “Guardiano” (Protector o Enforcer), laddove previsto, del suo operato. I beni intestati al Trustee non entrano a far parte del suo patrimonio personale e sono insensibili alle vicende personali, familiari, successorie e fiscali sia del Disponente che del Trustee.

Usualmente il trust viene istituito a protezione di beni immobili; si realizza così una   vera e propria “protezione” patrimoniale in quanto i beni diventano impignorabili. Proprio per tali motivi il trust viene spesso impiegato per separare e proteggere il patrimonio personale da quello aziendale o per tutelare tutti quei soggetti il cui patrimonio può essere compromesso da attività professionali rischiose (medici, avvocati, funzionari, ecc.) o, semplicemente, da comportamenti personali avventati (gioco d'azzardo, uso di droghe e alcool, ecc.).

Una delle finalità maggiormente ritenute meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento è quella di tutela dei minori e dei soggetti diversamente abili: spesso, come visto, le disposizioni testamentarie prevedono che i minori abbiano un godimento limitato dei beni fino alla maggiore età o che i soggetti diversamente abili possano godere dei beni in trust senza esserne pieni proprietari magari mediante l’ausilio e l’assistenza di terzi soggetti indicati nel trust.

Altro motivo che può indurre un soggetto a ricorrere al trust è la tutela del patrimonio per finalità successorie: di frequente un trust viene costituito allo scopo di tutelare un patrimonio nel passaggio generazionale o dallo sperpero ad opera di soggetti incapaci di amministrarlo, dediti al gioco o affetti da eccessiva prodigalità.

Altre finalità del Trust possono essere quelle di beneficenza o la costituzione di forme di investimenti e pensionistiche: i piani di investimento pensionistici ed i fondi comuni  sono derivazione dei trust fund anglosassone.

L’istituzione di un trust in determinati casi può determinare un “vantaggio di natura fiscale” ma se tale finalità è stata è l’unico o principale motivo che ha spinto il soggetto ad istituire un trust, esso può essere considerato illegittimo e pertanto revocato ed soggetto a sanzione.

domenica 9 giugno 2019

APOSTILLE E LEGALIZZAZIONE DOCUMENTI VALIDI PER L'ESTERO


Parliamo della LEGALITA' delle autocertificazioni utilizzate per l'Autodeterminazione Individuale









Questo è quanto si legge dal sito della Prefettura

ATTI E DOCUMENTI ITALIANI DA VALERE ALL'ESTERO
 
In assenza di accordi internazionali più favorevoli, gli atti e documenti formati in Italia e da valere all'estero, devono subire di solito (cioè quando la legge dello Stato di destinazione lo richiede) un doppio procedimento di legalizzazione, il primo da parte dell'organo italiano competente (legalizzazione nazionale, della quale si dirà nel seguito) e il secondo dalle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti per l'Italia da parte dello Stato di destinazione: dato però che, per la legge di quello Stato, una o entrambe queste legalizzazioni potrebbero non essere necessarie, si consiglia di informarsi preventivamente presso la relativa rappresentanza diplomatica o consolare.
Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione derivanti da leggi o da accordi internazionali (art. 33, comma 5, D.P.R. n. 445/2000; devono intendersi altresì considerate le normative comunitarie): il caso più importante è la sostituzione della doppia legalizzazione con la formalità unica dell' Apostille .


Legalizzazione e Apostille si applicano solo agli atti e documenti pubblici, come definiti dalla normativa nazionale e internazionale (comunitaria, pattizia, etc.): pertanto non possono essere legalizzati o apostillati atti e documenti privati, se non previamente sottoposti a una "trasformazione" in atti e documenti pubblici, nei modi consentiti dalla legge (autentica, copia conforme, registrazione, data certa, etc.). 


L' Apostille è una speciale attestazione, prevista dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 , che può essere apposta sotto forma di timbro, foglio allegato, adesivo o altro ancora, purché esista una congiunzione materiale fra l'atto o documento e la relativa Apostille (o la stessa venga apposta in forma elettronica: c.d. e-Apostille o e-APP): essa garantisce l'autenticità di un atto pubblico e la qualità legale dell'Autorità rilasciante ed è valida solo fra gli Stati aderenti alla predetta Convenzione , con le decorrenze per ciascuno Stato indicate nell'apposita guida .

Tutte le informazioni sull' Apostille (comprese le date di adesione alla Convenzione dei vari Stati), si trovano nell' Apostille Section del sito internet della Conferenza dell'Aja sul Diritto Privato Internazionale (HCCH) .


La ripartizione delle competenze per l'apposizione dell' Apostille, in base alle designazioni effettuate dall'Italia presso l'HCCH , è la seguente:
  • per gli atti giudiziali (in pratica, tutti quelli che provengono dal Ministero della giustizia) e notarili, è competente la Procura della Repubblica presso il Tribunale al quale appartiene la giurisdizione;
  • per tutti gli altri atti, è competente la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente interessata (le funzioni prefettizie sono svolte nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol dai Commissariati di Governo per le Province di Trento e di Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dalla Presidenza della Regione).

http://www.prefettura.it/ancona/contenuti/45047.htm


Le autocertificazioni che vengono utilizzate per il PERCORSO DI AUTODETERMINAZIONE fanno riferimento all'art. 46 del
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445 

http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/00443dla.htm

SEZIONE V
NORME IN MATERIA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Articolo 46 (R)
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. (R)



Tutti i passaggi per la redazione e la presentazioni dei documenti si possono trovare sul seguente sito
https://www.popolounicoevoluzione.org/autocertificazioni

Per queste autocertificazioni, dopo che vengono protocollate nel comune di residenza, viene richiesta l'Autenticazione di copia  per essere "TRASFORMATI" in atti e documenti pubblici, nei modi consentiti dalla legge  e per poter quindi apporre apostille da parte della Prefettura .


SEZIONE IV - COPIE AUTENTICHE, AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONI

1. Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali. (L)
2. L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Per le copie di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 20. (L)



 Per l'apostille da parte della Procura occorre l'autentica di firma per rendere l'autocertificazione un documento pubblico  .
Autenticare una firma significa che il pubblico ufficiale  incaricato, di fronte al quale si sottoscrive, attesta che la firma è stata apposta in sua presenza dall`interessato da lui identificato.



Dal sito della Guardia di Finanza si legge:
Aggiornamento al 23 gennaio 2019
L’autocertificazione consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di rappresentare alla Pubblica Amministrazione - in sostituzione di taluni certificati indicati tassativamente dalla legge (art. 46 D.P.R. n. 445/2000) - propri stati, fatti e qualità personali, mediante specifiche dichiarazioni sottoscritte (firmate) dall’interessato

La Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di accettare tali autocertificazioni e dichiarazioni


http://www.gdf.gov.it/servizi-per-il-cittadino/modulistica/autocertificazione

domenica 2 giugno 2019

#3 LA COSCIENZA COLLETTIVA VIBRA!

Immortale è chi accetta l'istante.
Cesare

La giustizia sarà la cintura delle sue reni e la fedeltà la cintura dei suoi fianchi
Isaia

Nella natura tutti gli animali partoriscono nella loro tana
DONNE RICOMINCIATE A FARE I FIGLI NELLE CASE!
Mariacristina

Più rondini meno aerei
Ilenia

Se la libertà significa qualcosa, allora significa il diritto di dire alla gente cose che non vogliono sentire.
George

Il diritto di cambiare il mondo senza chiedere il permesso a nessuno!
Io per cambiare il mondo non faccio petizioni
Io per cambiare il mondo non faccio richieste al presidente della repubblica
Io per cambiare il mondo semplicemente lo cambio
Io per cambiare il mondo cambio me stesso, faccio delle azioni mie, personali, individuali rischiando una fettina del mio culetto ogni giorno!
COSI' SI CAMBIA IL MONDO!
Salvo


Serve vaccino contro minchiate!
Carmen

Lo Stato, rappresentato ormai da mercenari crea dei titoli e li mette sui mercati internazionali.
Chi compra i titoli del debito pubblico lo fa' perché a garanzia c'è il bene nel trust, gli esseri umani inconsapevoli travestiti da cittadino.
Automaticamente si genera un bonded labour una schiavitù per debito irrestituibile.
Ovviamente tutto questo è un crimine contro l'umanità ed è Sham.
Raffaele

Chi vota è complice di un sistema assassino
Mariacristina


Istruitevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza. Agitatevi, perché avremo bisogno di tutto il nostro entusiasmo. Organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra forza.
Antonio

Il pensare, come la curiosità, sono profondissime forme d'amore.
Mariacristina

La danza è soprattutto ridere. Tutti possono ridere con gli occhi, con la gola. Chi balla ha una fortuna straordinaria: può ridere con le gambe
Maurice

Siccome non sappiamo che l’Entusiasmo è una forza molto più grande, volta alla vittoria finale, ce lo lasciamo sfuggire fra le dita, senza comprendere che, con esso, scivola via anche il vero significato della nostra vita.
Paulo

Entusiasmo: viva agitazione dell'animo, onde proviene l'impeto dell'azione
Vita

Il vero pensiero libero è creazione e la creazione è tempo-spazio, cosa significa: se sei libero, il tuo pensiero crea. Se sei schiavo nessun pensiero può essere creativo, quando crei, trovi (come nei bambini) soluzioni nuove, ed ogni nuova soluzione non ha spazio, ma tutti gli spazi
non ha tempo, perché deriva da tutte le cognizioni che hai, nell'ambito della tua esistenza
Marco

Pazienza è la scienza della pace
Aurelio

La nostra mente è un'antenna
ed è un generatore di corrente crea luce ed idee
Mariacristina

Sii allegro. Sii cortese. Sii una dinamo di irrefrenabile felicità.
Riconosci Dio ed il Buono in ogni viso.
Non c’è santo senza un passato, non c’è peccatore senza un futuro.
Loda ognuno. Se non puoi lodare qualcuno… lascialo uscire dalla tua vita.
Sii originale, sii inventivo.
Osa, osa e osa ancora…
Shrī Hairākhan



#1  LA COSCIENZA COLLETTIVA VIBRA!


#2 LA COSCIENZA COLLETTIVA VIBRA!






PE LA MAIELL !

PE LA MAIELL !
LA MIA MAIELLA : REGINA MAESTOSA DELLA MIA TERRA !!! URLA STOP scie chimiche!!! Vasto (CH) Abruzzo Italia Europa Mondo 14 gennaio 2014 ore 15.00