Quello che più mi preme in questo momento storico
è opporre RESISTENZA a questa cultura mediatica e capitalistica a cui ci vogliono assuefare!
LEGALIZZIAMO LA LIBERTA'!!! CIELI LIBERI! TERRA LIBERA! MARE LIBERO!
#ORA

QUESTO BLOG VUOLE ESSERE UN ATTO DI RESISTENZA ARTISTICA A QUESTA GUERRA SILENZIOSA FATTA DI INFORMAZIONI FAKE CHE CREANO REALTA' FAKE

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"L'essere umano è un sistema di informazione e di conseguenza può essere guarito attraverso informazioni"
Erich Körbler

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mariacristina

domenica 9 giugno 2019

APOSTILLE E LEGALIZZAZIONE DOCUMENTI VALIDI PER L'ESTERO


Parliamo della LEGALITA' delle autocertificazioni utilizzate per l'Autodeterminazione Individuale









Questo è quanto si legge dal sito della Prefettura

ATTI E DOCUMENTI ITALIANI DA VALERE ALL'ESTERO
 
In assenza di accordi internazionali più favorevoli, gli atti e documenti formati in Italia e da valere all'estero, devono subire di solito (cioè quando la legge dello Stato di destinazione lo richiede) un doppio procedimento di legalizzazione, il primo da parte dell'organo italiano competente (legalizzazione nazionale, della quale si dirà nel seguito) e il secondo dalle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti per l'Italia da parte dello Stato di destinazione: dato però che, per la legge di quello Stato, una o entrambe queste legalizzazioni potrebbero non essere necessarie, si consiglia di informarsi preventivamente presso la relativa rappresentanza diplomatica o consolare.
Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione derivanti da leggi o da accordi internazionali (art. 33, comma 5, D.P.R. n. 445/2000; devono intendersi altresì considerate le normative comunitarie): il caso più importante è la sostituzione della doppia legalizzazione con la formalità unica dell' Apostille .


Legalizzazione e Apostille si applicano solo agli atti e documenti pubblici, come definiti dalla normativa nazionale e internazionale (comunitaria, pattizia, etc.): pertanto non possono essere legalizzati o apostillati atti e documenti privati, se non previamente sottoposti a una "trasformazione" in atti e documenti pubblici, nei modi consentiti dalla legge (autentica, copia conforme, registrazione, data certa, etc.). 


L' Apostille è una speciale attestazione, prevista dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 , che può essere apposta sotto forma di timbro, foglio allegato, adesivo o altro ancora, purché esista una congiunzione materiale fra l'atto o documento e la relativa Apostille (o la stessa venga apposta in forma elettronica: c.d. e-Apostille o e-APP): essa garantisce l'autenticità di un atto pubblico e la qualità legale dell'Autorità rilasciante ed è valida solo fra gli Stati aderenti alla predetta Convenzione , con le decorrenze per ciascuno Stato indicate nell'apposita guida .

Tutte le informazioni sull' Apostille (comprese le date di adesione alla Convenzione dei vari Stati), si trovano nell' Apostille Section del sito internet della Conferenza dell'Aja sul Diritto Privato Internazionale (HCCH) .


La ripartizione delle competenze per l'apposizione dell' Apostille, in base alle designazioni effettuate dall'Italia presso l'HCCH , è la seguente:
  • per gli atti giudiziali (in pratica, tutti quelli che provengono dal Ministero della giustizia) e notarili, è competente la Procura della Repubblica presso il Tribunale al quale appartiene la giurisdizione;
  • per tutti gli altri atti, è competente la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente interessata (le funzioni prefettizie sono svolte nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol dai Commissariati di Governo per le Province di Trento e di Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dalla Presidenza della Regione).

http://www.prefettura.it/ancona/contenuti/45047.htm


Le autocertificazioni che vengono utilizzate per il PERCORSO DI AUTODETERMINAZIONE fanno riferimento all'art. 46 del
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445 

http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/00443dla.htm

SEZIONE V
NORME IN MATERIA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Articolo 46 (R)
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. (R)



Tutti i passaggi per la redazione e la presentazioni dei documenti si possono trovare sul seguente sito
https://www.popolounicoevoluzione.org/autocertificazioni

Per queste autocertificazioni, dopo che vengono protocollate nel comune di residenza, viene richiesta l'Autenticazione di copia  per essere "TRASFORMATI" in atti e documenti pubblici, nei modi consentiti dalla legge  e per poter quindi apporre apostille da parte della Prefettura .


SEZIONE IV - COPIE AUTENTICHE, AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONI

1. Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali. (L)
2. L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Per le copie di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 20. (L)



 Per l'apostille da parte della Procura occorre l'autentica di firma per rendere l'autocertificazione un documento pubblico  .
Autenticare una firma significa che il pubblico ufficiale  incaricato, di fronte al quale si sottoscrive, attesta che la firma è stata apposta in sua presenza dall`interessato da lui identificato.



Dal sito della Guardia di Finanza si legge:
Aggiornamento al 23 gennaio 2019
L’autocertificazione consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di rappresentare alla Pubblica Amministrazione - in sostituzione di taluni certificati indicati tassativamente dalla legge (art. 46 D.P.R. n. 445/2000) - propri stati, fatti e qualità personali, mediante specifiche dichiarazioni sottoscritte (firmate) dall’interessato

La Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di accettare tali autocertificazioni e dichiarazioni


http://www.gdf.gov.it/servizi-per-il-cittadino/modulistica/autocertificazione

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PE LA MAIELL !

PE LA MAIELL !
LA MIA MAIELLA : REGINA MAESTOSA DELLA MIA TERRA !!! URLA STOP scie chimiche!!! Vasto (CH) Abruzzo Italia Europa Mondo 14 gennaio 2014 ore 15.00