Atto n. 4-00503

Pubblicato il 11 settembre 2018, nella seduta n. 34

CASTIELLO - Al Ministro dello sviluppo economico. -
Premesso che, secondo l'interrogante:
i precedenti Governi hanno mostrato inadeguata attenzione per la tutela della salute, contravvenendo alla disposizione di cui all'art. 32 della Costituzione, che qualifica tale diritto come "fondamentale" e ne individua la corrispondenza a un interesse primario della collettività;
e invero il decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, per favorire i gestori dei servizi di telecomunicazioni, riducendone gli oneri, ha permesso di dilatare i limiti di esposizione per la popolazione alle onde elettromagnetiche a mezzo di uno stratagemma tecnico: all'art. 14, comma 8, viene indicato come valore di "inquinamento" misurato, da confrontare con i limiti di legge, un valore non misurato direttamente, ma una stima su una media fatta su 24 ore. Se un impianto, prima della suddetta legge, emetteva valori di radiazioni sopra i limiti consentiti dalla legge, in un qualsiasi momento della giornata veniva costretto alla riconduzione a conformità. Con la nuova legge è sufficiente che rimanga sotto soglia la media dei valori misurati in 24 ore. Poiché le antenne emettono radiazioni rapportate al numero degli utenti collegati, è evidente che durante le ore di scarsa richiesta (la notte in particolare) gli impianti emettono poco segnale, che invece diventa notevole nelle ore di maggiore attività (8-13 e 15-20); ne consegue che durante il giorno rimangono non sanzionabili e tollerabili emissioni che raggiungono oltre il 300 per cento dei limiti di legge;
nella stessa prospettiva di scarsa considerazione della salute pubblica quale valore fondamentale tutelato dalla Costituzione, si colloca il decreto ministeriale 2 dicembre 2014, che detta le linee guida circa le modalità con le quali gli operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA i dati di potenza degli impianti per la valutazione del rispetto dei limiti di esposizione, stabilendo che le medesime agenzie possono eseguire le misure in qualsiasi momento della giornata, quindi anche durante la notte, quando gli impianti emettono scarsi segnali. Per stabilire se nelle 24 ore vengono superati i limiti di legge, esse hanno facoltà di richiedere ai gestori i parametri di emissione degli impianti, sicché, in pratica, la verifica viene eseguita sulla base di dati dichiarati dai gestori stessi e cioè dai soggetti controllati, che si trovano in un evidente stato di conflitto di interessi;
inoltre, la legge n. 164 del 2014 (di conversione del decreto "Sblocca Italia", decreto-legge n. 133 del 2014) ha modificato il codice delle comunicazioni (di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003) introducendo l'art. 87-ter, in base al quale i gestori autorizzati possono ingrandire, senza alcun controllo preventivo, gli impianti di un metro di altezza e di 1,5 metri quadrati nella sagoma, autocertificando il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, in pratica senza l'autorizzazione dell'ARPA;
a settembre 2018 è prevista la nuova gara per l'assegnazione delle frequenze per il sistema 5G, che comporterà una vera rivoluzione tecnologica, con servizi erogabili con disponibilità di banda molto superiore (fino a 100 volte) rispetto al sistema 4G e con l'unificazione tra la rete fissa e quella mobile. I servizi che verranno erogati richiederanno l'integrazione delle reti attuali, utilizzando anche differenti tipologie di antenne posizionate su diversi supporti strutturali, tra cui quelli di minori dimensioni che, in ragione del numero e delle localizzazioni, non possono essere trascurati sotto il profilo dell'impatto elettromagnetico sulla popolazione;
fa difetto uno strumento normativo che disciplini la gestione da parte dei Comuni dei canoni di locazione delle aree sulle quali ospitare gli impianti, con riguardo in particolare ai monitoraggi, ai controlli, alla ricerca in ambito epidemiologico, eccetera, tanto più necessario se si considera che, a quanto risulta, il Ministero dello sviluppo economico si sarebbe sino ad ora avvalso della consulenza e del supporto di una fondazione annoverante tra i soci fondatori le compagnie di telefonia mobile con un ulteriore evidente conflitto d'interessi,
si chiede di conoscere, in considerazione del rischio per la salute pubblica, con specifico riguardo alla diffusione delle malattie tumorali, quali concrete e tempestive iniziative sul piano normativo e su quello amministrativo si intenda assumere al fine di assicurare effettiva protezione alla popolazione dal rischio dell'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e, in particolare, quali limiti si intenda fissare e quali imparziali ed efficaci controlli si intenda prescrivere, in vista dell'aggravamento del rischio stesso in coincidenza con la prossima operatività del sistema 5G.