Sabino Cassese (Atripalda, 20 ottobre 1935) è un giurista e accademico italiano e giudice emerito della Corte costituzionale.
Cassese: “La pandemia non è una guerra. I pieni poteri al governo non sono legittimi”
Intervista al giudice emerito della Corte costituzionale: “Da palazzo Chigi continuano ad arrivare norme incomprensibili, scritte male, contraddittorie, piene di rinvii ad altre norme”Fonte: https://www.ildubbio.news/
Quotidiano «edito su impulso della Fai, Federazione dell'avvocatura italiana» (così si autodefinisce lo stesso giornale)
Colloquio con piacere con il professor Sabino Cassese.
Ma più che una intervista è un dialogo su tematiche molto delicate che
l’emergenza Coronavirus ha evidenziato. Cominciamo così.
Caro Sabino, se siamo in guerra, sia pure anomala,
allora vale quanto meno per analogia l’articolo 78 della Costituzione:
le Camere conferiscono al governo i poteri necessari. E non, si badi, i
pieni poteri. E’ così?
Nell’interpretazione della Costituzione non si può
giocare con le parole. Una pandemia non è una guerra. Non si può quindi
ricorrere all’articolo 78. La Costituzione è chiara. La profilassi
internazionale spetta esclusivamente allo Stato ( art. 117, II comma,
lettera q).
Lo Stato agisce con leggi, che possono delegare al
governo compiti e definirne i poteri. La Corte costituzionale, con
un’abbondante giurisprudenza, ha definito i modi di esercizio del potere
di ordinanza «contingibile e urgente», cioè per eventi non prevedibili e
che richiedono interventi immediati. Le definizioni della Corte sono
state rispettate a metà.
Il primo decreto legge era “fuori legge”. Poi è stato
corretto il tiro, con il secondo decreto legge, che smentiva il primo,
abrogandolo quasi interamente. Questa non è responsabilità della
politica, ma di chi è incaricato degli affari giuridici e legislativi.
C’è taluno che ha persino dubitato che abbiano fatto studi di
giurisprudenza.
Bene. Il Parlamento ha conferito quei poteri al
governo con un decreto legge. Ma è sufficiente quel tipo di
provvedimento? Senza contare che quel decreto legge è andato oltre. Ha
consentito che le predette autorità possano adottare misure ulteriori
rispetto a quelle dell’articolo 1. Ma, in punto di diritto, è legittimo
tutto questo? Non si tratta di una sorta di delega in bianco?
Il primo decreto legge era illegittimo: non fissava un
termine; non tipizzava poteri, perché conteneva una elencazione
esemplificativa, così consentendo l’adozione di atti innominati; non
stabiliva le modalità di esercizio dei poteri.
A palazzo Chigi c’è un professore di diritto: avrebbe
dovuto bocciare chi gli portava alla firma un provvedimento di quel
tipo. Poi si è rimediato. Ma continua la serie di norme incomprensibili,
scritte male, contraddittorie, piene di rinvii ad altre norme. Non c’è
fretta che spieghi questo pessimo andamento, tutto imputabile agli
uffici di palazzo Chigi incaricati dell’attività normativa.
Andiamo avanti. Sui Dpcm il capo dello Stato non ha
voce in capitolo. A suo avviso, quell’oggetto misterioso che è il
Consiglio supremo di difesa potrebbe avere una qualche voce in capitolo?
O questo vale solo per il caso di guerra?
Mi chiedo: perché evocare il Consiglio supremo di
difesa, se non c’è un evento bellico, e specialmente se c’è lo strumento
per far intervenire uno dei tre organi di garanzia, il presidente della
repubblica?
Bastava, invece di abusare dei decreti del presidente
del Consiglio dei ministri, ricorrere, almeno per quelli più importanti,
a decreti presidenziali.
Aggiungo che, per la legge del 1978 sul Servizio
Sanitario Nazionale, competente a emanare più della metà di quegli atti
era il ministro della Salute. Abbiamo, quindi, assistito, da un lato,
alla centralizzazione di un potere che era del ministro, nelle mani del
presidente del Consiglio. Dall’altro, a una sottrazione di un potere che
sarebbe stato ben più autorevole, se esercitato con atti presidenziali.
È forse eccessivo parlare di usurpazione dei poteri, ma ci si è
avvicinati.
Sabino, si può dire che Dpcm a gogò in qualche misura rappresentano
un correttivo della forma di governo parlamentare per i poteri che
acquista il presidente del Consiglio nei confronti degli altri ministri?
Per non parlare del presidente della Repubblica e, soprattutto, del
Parlamento. Che non tocca palla. E la funzione di indirizzo e di
controllo è andata a farsi benedire.
Gli organi di garanzia più diretti sono il presidente
della Repubblica, il Parlamento e la Corte costituzionale. Quest’ultima,
salvo casi eccezionali, interviene necessariamente ex post. Parlamento e
Presidente della Repubblica, invece, collaborano nella funzione
normativa, in modi diversi. Ma ne sono sembrati esclusi, per ragioni e
con modalità diverse, senza neppure il motivo dell’urgenza, perché l’uno
e l’altro organo hanno corsie preferenziali o di emergenza.
Tu non sei pregiudizialmente contrario a che
per qualche tempo limitato il Parlamento lavori da remoto. Ma ci sono
attività informali che solo a Montecitorio e a Palazzo Madama funzionano
a dovere. Come i contatti tra leader di partito, tra capigruppo, tra
parlamentari dei vari partiti eccetera.
Senza dubbio. Tanto che ho ritenuto errata l’espressione
votazione telematica. Infatti, il lavoro a distanza è possibile a due
condizioni. La prima che le Camere siano attrezzate ( e pare che non lo
fossero). La seconda che in via telematica si possa ascoltare,
intervenire, discutere, dibattere, replicare, e solo alla fine votare.
Perdonami. Con qualche esagerazione, premesso che da
noi non c’è nulla di più definitivo del transitorio, ho peesonalmente
sottolineato il rischio che le sedi istituzionali delle Camere cambino
destinazione e diventino musei per la gioia dei visitatori. E’ solo una
battuta?
Quando si parlò dello SDO, Sistema direzione orientale,
l’idea venne presa in considerazione. Sollevarla in questo momento mi
pare sbagliato. Poi, c’è da valutare l’interesse storico artistico
rispetto alla funzionalità materiale dei luoghi.
Per finire. Si può capire che i Costituenti ebbero
orrore a parlare di stato di emergenza. Ma con il senno di poi, alla
luce della guerra contro il virus, non fu un errore questa omissione? E come colmare, a tuo avviso, questa lacuna?
Non la ritengo una lacuna. E chi abbia letto gli
articoli 48 e seguenti della Costituzione ungherese sa quali pericoli si
annidino in norme costituzionali di quel tipo. C’è poi l’esperienza
negativa della Costituzione di Weimar. L’unica positiva mi pare quella
dell’articolo 16 della Costituzione della V Repubblica francese. La
Costituzione non ha peraltro ignorato la questione, solo che ha
considerato la possibilità di disporre limiti dettati dalla urgenza e
dal pericolo caso per caso, per singole libertà.
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