Con ordinanza del 28 aprile 2022 il Tar dell'Abruzzo ha stabilito che ai dipendenti pubblici sospesi per non aver aderito all'obbligo vaccinale spetta una remunerazione minima, da non considerarsi come corrispettivo del lavoro, ma assistenza alla sopravvivenza famigliare. Questa decisione è relativa al caso di un dipendente sospeso dall’attività lavorativa in quanto non vaccinato, ma non per questo licenziato e quindi non espluso dalla Pubblica Amministrazione.
L’esigenza di salvaguardare una fonte minima di sostentamento per il lavoratore sospeso dall’impiego trova già positivo riscontro nell’ordito normativo in specifiche disposizioni che prevedono per i dipendenti sottoposti a procedimento disciplinare o penale e destinatari del procedimento di sospensione cautelare (cfr. art. 82 D.P.R. 3/1957) il riconoscimento di un assegno in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per i carichi di famiglia.
Leggi la sentenza integrale in allegato.
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