Ricorso vinto da un uomo residente a Celano. La sentenza: libertà costituzionali limitate
CELANO. Viene sanzionato per aver violato il coprifuoco delle 22, ma lui presenta un ricorso, sostenendo che «le libertà costituzionali non possono essere compresse o limitate», e alla fine la prefettura dispone l’archiviazione del verbale da 533,33 euro. Protagonista della storia è un marsicano multato dai carabinieri di Sulmona oltre l’orario consentito perché sprovvisto di un valido motivo per trovarsi fuori casa tra le 22 e le 5.
All’1.50 del 28 febbraio scorso R.M., 54 anni, originario di Pacentro
ma residente a Celano, viene fermato dai carabinieri a bordo della sua
Alfa Romeo in via della Stazione centrale a Sulmona. Il marsicano
non riesce a fornire ai militari un valido motivo per trovarsi fuori
casa a quell’ora, in pieno coprifuoco, in quanto dalle 22 alle 5 gli
spostamenti sono consentiti solo per comprovati motivi di
lavoro, salute, necessità o urgenza. Così a R.M. viene contestata una
sanzione
di 533,33 euro per aver infranto il terzo comma dell’articolo 1 del Dpcm
del 14 gennaio 2021 in quanto «effettuava uno spostamento nell’arco
temporale tra le 22 e le 5 del giorno successivo per motivi diversi da
esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di
salute».
Il 54enne non ci sta e attraverso il suo legale di fiducia, l’avvocato Lucio Cotturone, di Celano, decide di presentare un ricorso contro «il verbale di contestazione per le violazioni delle misure di contenimento del Covid19 con conseguente sanzione amministrativa». Ricorso per il quale la prefettura dell’Aquila dispone l’archiviazione del verbale, ma di cui non si conoscono ancora le motivazioni. «La norma di cui al Dpcm», si legge nel ricorso, «è un divieto che incide in maniera netta ed indiscutibile sulla libertà personale, paragonabile a un obbligo di permanenza domiciliare che normalmente viene comminata quale pena per un illecito. Inoltre, l’articolo 13 della Carta Costituzionale dichiara inviolabile la libertà personale e che gli eventuali limiti ad essa sono sottoposti alla doppia garanzia della riserva di legge e dell’ordine motivato dell'autorità giudiziaria. L’intera legislazione emergenziale risulta completamente illecita sul piano formale».
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