Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-00503
Atto n. 4-00503
Pubblicato il 11 settembre 2018, nella seduta n. 34
CASTIELLO - Al Ministro dello sviluppo economico. -
Pubblicato il 11 settembre 2018, nella seduta n. 34
CASTIELLO - Al Ministro dello sviluppo economico. -
Premesso che, secondo l'interrogante:
i
precedenti Governi hanno mostrato inadeguata attenzione per la tutela
della salute, contravvenendo alla disposizione di cui all'art. 32 della
Costituzione, che qualifica tale diritto come "fondamentale" e ne
individua la corrispondenza a un interesse primario della collettività;
e
invero il decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 221 del 2012, per favorire i gestori dei servizi di
telecomunicazioni, riducendone gli oneri, ha permesso di dilatare i
limiti di esposizione per la popolazione alle onde elettromagnetiche a
mezzo di uno stratagemma tecnico: all'art. 14, comma 8, viene indicato
come valore di "inquinamento" misurato, da confrontare con i limiti di
legge, un valore non misurato direttamente, ma una stima su una media
fatta su 24 ore. Se un impianto, prima della suddetta legge, emetteva
valori di radiazioni sopra i limiti consentiti dalla legge, in un
qualsiasi momento della giornata veniva costretto alla riconduzione a
conformità. Con la nuova legge è sufficiente che rimanga sotto soglia la
media dei valori misurati in 24 ore. Poiché le antenne emettono
radiazioni rapportate al numero degli utenti collegati, è evidente che
durante le ore di scarsa richiesta (la notte in particolare) gli
impianti emettono poco segnale, che invece diventa notevole nelle ore di
maggiore attività (8-13 e 15-20); ne consegue che durante il giorno
rimangono non sanzionabili e tollerabili emissioni che raggiungono oltre
il 300 per cento dei limiti di legge;
nella
stessa prospettiva di scarsa considerazione della salute pubblica quale
valore fondamentale tutelato dalla Costituzione, si colloca il decreto
ministeriale 2 dicembre 2014, che detta le linee guida circa le modalità
con le quali gli operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA i dati di
potenza degli impianti per la valutazione del rispetto dei limiti di
esposizione, stabilendo che le medesime agenzie possono eseguire le
misure in qualsiasi momento della giornata, quindi anche durante la
notte, quando gli impianti emettono scarsi segnali. Per stabilire se
nelle 24 ore vengono superati i limiti di legge, esse hanno facoltà di
richiedere ai gestori i parametri di emissione degli impianti, sicché,
in pratica, la verifica viene eseguita sulla base di dati dichiarati dai
gestori stessi e cioè dai soggetti controllati, che si trovano in un
evidente stato di conflitto di interessi;
inoltre,
la legge n. 164 del 2014 (di conversione del decreto "Sblocca Italia",
decreto-legge n. 133 del 2014) ha modificato il codice delle
comunicazioni (di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003)
introducendo l'art. 87-ter, in
base al quale i gestori autorizzati possono ingrandire, senza alcun
controllo preventivo, gli impianti di un metro di altezza e di 1,5 metri
quadrati nella sagoma, autocertificando il rispetto dei limiti di
esposizione ai campi elettromagnetici, in pratica senza l'autorizzazione
dell'ARPA;
a settembre 2018 è
prevista la nuova gara per l'assegnazione delle frequenze per il sistema
5G, che comporterà una vera rivoluzione tecnologica, con servizi
erogabili con disponibilità di banda molto superiore (fino a 100 volte)
rispetto al sistema 4G e con l'unificazione tra la rete fissa e quella
mobile. I servizi che verranno erogati richiederanno l'integrazione
delle reti attuali, utilizzando anche differenti tipologie di antenne
posizionate su diversi supporti strutturali, tra cui quelli di minori
dimensioni che, in ragione del numero e delle localizzazioni, non
possono essere trascurati sotto il profilo dell'impatto elettromagnetico
sulla popolazione;
fa difetto uno
strumento normativo che disciplini la gestione da parte dei Comuni dei
canoni di locazione delle aree sulle quali ospitare gli impianti, con
riguardo in particolare ai monitoraggi, ai controlli, alla ricerca in
ambito epidemiologico, eccetera, tanto più necessario se si considera
che, a quanto risulta, il Ministero dello sviluppo economico si sarebbe
sino ad ora avvalso della consulenza e del supporto di una fondazione
annoverante tra i soci fondatori le compagnie di telefonia mobile con un
ulteriore evidente conflitto d'interessi,
si
chiede di conoscere, in considerazione del rischio per la salute
pubblica, con specifico riguardo alla diffusione delle malattie
tumorali, quali concrete e tempestive iniziative sul piano normativo e
su quello amministrativo si intenda assumere al fine di assicurare
effettiva protezione alla popolazione dal rischio dell'esposizione ai
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e, in particolare, quali
limiti si intenda fissare e quali imparziali ed efficaci controlli si
intenda prescrivere, in vista dell'aggravamento del rischio stesso in
coincidenza con la prossima operatività del sistema 5G.
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