Quello che più mi preme in questo momento storico
è opporre RESISTENZA a questa cultura mediatica e capitalistica a cui ci vogliono assuefare!
LEGALIZZIAMO LA LIBERTA'!!! CIELI LIBERI! TERRA LIBERA! MARE LIBERO!
#ORA

QUESTO BLOG VUOLE ESSERE UN ATTO DI RESISTENZA ARTISTICA A QUESTA GUERRA SILENZIOSA FATTA DI INFORMAZIONI FAKE CHE CREANO REALTA' FAKE

LA VERITA' PRIMA DI OGNI ALTRA COSA IN QUESTO REGNO.

"L'essere umano è un sistema di informazione e di conseguenza può essere guarito attraverso informazioni"
Erich Körbler

Un'informazione ricevuta in tempo utile cambia il percorso di un'intera vita
mariacristina

giovedì 30 marzo 2017

GEOINGEGNERIA: MARIACRISTINA DENUNCIA TUTTI! DEPOSITATA ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA UNA DENUNCIA-QUERELA-DISPOSIZIONE INTERNAZIONALE CON PERSONALITA' GIURIDICA E CON CAPACITA' GIURIDICA DI AGIRE NEGLI ATTI

DENUNCIA/QUERELA/DISPOSIZIONE  INTERNAZIONALE 
CON PERSONALITA' GIURIDICA 
CON CAPACITA' GIURIDICA DI AGIRE 

**** NUOVO PARADIGMA DIRITTI UMANI **** 





DENUNCIA / QUERELA CON DISPOSIZIONE DI SOSPENSIONE DELLE IRRORAZIONI ARTIFICIOSE IN ATMOSFERA ALIAS SCIE CHIMICHE OVVERO GEOINGEGNERIA E RIMOZIONE DI TUTTE LE ANTENNE AD EMISSIONE ONDE ELF – MUOS – HAARP E SOSPENSIONE DI TUTTI I PROGETTI MILITARI ATTIVI SULLA PENISOLA ITALICA CHE VANNO AD INTACCARE IL BENESSRE DELLA PERSONA UMANA

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SI DISPONE 
a)di misurare il livello di bario e di alluminio nelle acque piovane su tutto il territorio nazionale promuovendo verifiche dopo le piogge provocate dalle operazioni militari;


b) di misurare il tasso d'inquinamento dell'aria specificamente in relazione ai prodotti utilizzati nelle operazioni di aerosol;


c) di determinare il rischio ambientale e per la salute della popolazione dei territori soggetti a operazioni di scie chimiche permanenti;

d) di chiarire l'influenza che le operazioni di scie chimiche dal 2003 ad oggi hanno avuto sulla salute degli italiani;


e) assicurare un percorso gratuito di chelazione di metalli pesanti a tutta la popolazione IN MANIERA URGENTE

f) di pubblicare le ricerche epidemiologiche relative:


1) alle malattie infettive dell'apparato respiratorio;

2) allergie dovute a intossicazione da metalli;

3) Alzheimer e altre malattie degenerative riconducibili all'intossicazione di metalli;

g) a stimare la correlazione dell'aumento delle malattie in rapporto alle sostanze utilizzate nelle scie chimiche (ovviamente ogni malattia è multifattoriale e le questioni ambientali incidono significativamente, ma dal 2003 se vi è stato un aumento statistico significativo probabilmente dovuto alle scie chimiche);


h) indagare su chi autorizza e con quali obiettivi, la manipolazione climatica attualmente in atto attraverso le operazioni di aerosol clandestine, visto che leggi internazionali vietano tali interventi sui 1 fenomeni meteorologici e climatici.;


i) sospendere tutte le attività di sperimentazioni tramite frequenze indotte da antenne e rete elettrica riconducibili ad una sperimentazione di controllo mentale in tutta la penisola


l) Punire i colpevoli che si sono resi complici della mistificazione delle informazioni in rete, in convegni , e che si sono resi complici con azioni ignobili della repressione di attivisti , liberi ricercatori, che da 10 anni cercano di informare e sensibilizzare le istituzioni al grave crimine in atto.




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Chi è Mariacristina? Mariacristina è un'umana VIVA, LIBERA e COSCIENTE che si è autodeterminata con il nuovo paradigma dei diritti umani il 2-04-2015, residente nei pressi della regione abruzzo.

Gruppo di riferimento per maggiori info:  STOP scie chimiche Abruzzo/Molise e dintorni 


LA VERITA' PRIMA DI OGNI ALTRA COSA IN QUESTO REGNO 


VERITAS_VINCIT 



Fonte: il web ... cerca ... e troverai l'ORO nel qui ed ORA

lunedì 27 marzo 2017

Scie chimiche. Tutti devono sapere! - articolo tankerenemy





S’intitola “Scie chimiche. Tutti devono sapere!” l’ultima produzione video dell’amico tommix. Il documento si può considerare un’ideale prosecuzione di “Scie chimiche: la guerra segreta”: ne approfondisce alcuni temi e ne introduce di nuovi, riuscendo a coniugare la precisione scientifica con l’incisività linguistica. Il video trova il suo abbrivo nei dati empirici per ancorare la denuncia della geoingegneria clandestina ad evidenze inconfutabili. I disinformatori sono soliti ripetere che il metodo scientifico prescinde dall’osservazione: questo non è vero, poiché l’esplorazione della realtà ed una sana ginnastica percettiva sono il punto di partenza di un’analisi sistematica, rigorosa che si avvale, com’è ovvio, anche di altri strumenti.

Il filosofo James Hillmann scrive: “Vorrei ripristinare e valorizzare la semplice azione di guardare in alto”. E’ giusto: in primo luogo impariamo a distinguere tra un cielo “azzurro metallizzato” ed un firmamento terso solcato da cumuli luminosi. Molti purtroppo ancora incorrono nell’errore di pensare che un cielo “sereno” privo del tutto di nuvole sia naturale: in realtà è uno scenario finto, risultato della costante, benché dissimulata ai più, diffusione di scie evanescenti, nocive non meno delle altre. I cieli veri sono ormai quasi esclusivamente quelli delle giornate ventose o in cui il personale aereo è in sciopero, come ben documenta il cortometraggio diTommix al secolo Tommaso Minniti.

Naturalmente non è solo una questione estetica, sebbene l’offesa alla bellezza non sia talvolta meno grave dell’offesa alla verità: siamo, infatti, sempre più vicini ad un punto di rottura, come ci avverte Dane Wigington, anzi ormai pare che l’abbiamo pure superato di modo che le estinzioni di massa, lo stravolgimento degli equilibri naturali, la contaminazione globale sono già in atto. La catastrofe è ben più di una spada di Damocle.

Di fronte ad una situazione tanto compromessa, è sempre più pressante l’esigenza di provare a destare le coscienze assopite, è sempre più doveroso snidare e sbugiardare i ridicoli personaggi che tentano in ogni modo di ridicolizzare la questione. In questi ultimi tempi i Kapò del negazionismo hanno alzato il tiro: invocano una censura in confronto della quale quella dell’Inquisizione cattolica era una barzelletta, non esitano a denigrare esperti prestigiosi, ad esempio il Generale Fabio Mini, che tutto è fuorché uno sprovveduto. Insomma questa gentaglia, che è ormai alla canna del gas, sta menando fendenti all’impazzata, pur di evitare che scoppi il bubbone. Invece noi ci adoperiamo affinché il bubbone scoppi, in quanto “Nihil occultum quod non scietur, Non esiste alcun segreto che non sarà rivelato”.

Scie chimiche. Tutti devono sapere!”, un prodotto professionale, convincente, inattaccabile, con regia, montaggio, voce fuori campo e fotografia di raro pregio. Il tutto animato da un’indignazione sacrosanta verso le menzogne della casta pseudo-scientifica, da un’innata istanza morale: uno di quei casi eccezionali in cui l’estetica è tutt’uno con l’etica.



SCIE CHIMICHE. Tutti devono sapere!


SCIE CHIMICHE. Tutti devono sapere!


Chemtrails. Le scie chimiche sono una spaventosa quanto evidente realtà, ma tu non ne hai idea? Questo video è una GUIDA BREVE per chiunque voglia aiutare se stesso, parenti o amici a comprendere il fenomeno GEOINGEGNERIA. Il Potere ha alzato il tiro e arruola i più vili tra comici, giornalisti e intrattenitori con il compito di deridere chi si occupa del tema. Bene, non possono più tacere e ciò vuol dire che la pressione dela RETE sta dando frutti. Alle derisioni dei "messi in vendita" non daremo spazio. Ci interessa restare fermi e lucidi nella denuncia del REATO. Insieme costituiremo la massa critica che obbligherà i criminali a cambiare rotta. Se questo filmato ti sarà d'aiuto, condividi il link ovunque. Siamo in guerra contro il Rumore e il Silenzio e abbiamo 7 miliardi di persone a cui ricordare che la vita sa come prevalere.



giovedì 23 marzo 2017

Il Pubblico Ministero infranse il codice di procedura penale: il rinvio a giudizio è nullo



http://www.tankerenemy.com/2017/03/il-pubblico-ministero-infranse-il.html#.WNPc9tI19dh

Novembre 2013: a seguito di un'illegittima ed illegale perquisizione in casa Marcianò, ad opera di cinque agenti della Polizia Postale di Imperia e su mandato del Pubblico Ministero, Dott.ssa Maria Paola Marrali, nonostante tale perquisizione si concluse in un nulla di fatto (il GUP rigettò l'incidente probatorio ed ordinò la restituzione del materiale illecitamente sequestrato), i fratelli Antonio e Rosario Marcianò furono comunque rinviati a giudizio per supposta diffamazione nei confronti di... udite udite... Massimo Della Schiava (Il fioba), noto disinformatore e stalker incallito, amico dello psicopatico Federico De Massis alias Task Force Butler. Assieme a lui, Serena Giacomin (conduttrice televisiva) e Paolo Panerai (dirigente Class meteo TV), tutti insieme appassionatamente.

A distanza di anni, non certo grazie agli avvocati (di fiducia e d'ufficio) che sino ad ora si sono succeduti ad assistere i due "imputati", veniamo a scoprire, spulciando tra i cavlli procedurali, che il Pubblico Ministero, Dott.ssa Maria Paola Marrali violò palesemente il Codice di procedura penale, giacché a suo tempo rigettò senza appello la richiesta di chi scrive e fratello di essere sentiti, per voce del loro legale all'epoca assegnato dalla Procura di Sanremo. Nessuno eccepì, tant'è che ci venne negata anche l'udienza preliminare.

Noi che curiamo i nostri interessi, osserviamo la totale illegittimità del rinvio a giudizio per mancato interrogatorio di garanzia e constestuale violazione del Codice di procedura penale, poiché in questo quadro è palese la violazione degli articoli 416 (comma 1) e 415-bis. Nella fattispecie, la violazione dell'articolo 415-bis determina la nullità del rinvio a giudizio.

Leggiamo [ FONTE ] che cosa scrive il legislatore in merito a questo che è un diritto inalienabile dell'imputato.

[...] Deve al riguardo tenersi presente l’articolo 416, comma 1, c.p.p. secondo il quale "La richiesta di rinvio a giudizio è nulla, se non è preceduta dall’avviso previsto dall’articolo 415bis, nonché dall’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio ai sensi dell’articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all’articolo 415-bis, comma 3, CPP".

CODICE DI PROCEDURA PENALE - PARTE SECONDA - LIBRO QUINTO - INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE - TITOLO IX - Udienza preliminare - Art. 416.

L'avviso contiene altresì l'avvertimento che l'indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al Pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio, il Pubblico ministero deve procedervi. Il Pubblico ministero non può rigettare l’istanza e, se non segue questa norma alla lettera, il provvedimento di rinvio a giudizio è nullo.

Ne consegue che il processo tuttora incredibilmente in corso (il 22 marzo il Giudice Dott.ssa Alessia Ceccardi intenderebbe ascoltare i testimoni per l'"accusa") è, secondo la legge, nulloillegittimoillegale. In tutta evidenza la legge è un optional ed i primi ad infrangerla sono i magistrati, con la prona complicità dei legali difensori, poiché non è possibile immaginare che questi non conoscano i rudimenti del Codice di procedura penale. Il sistema si tutela in questo modo, in pieno spregio di quella frase scritta alle spalle del Giudice: "La giustizia è uguale per tutti". Sì... magari!

lunedì 20 marzo 2017

STUDIO DEL NORVEGESE Harald Kautz-Vella SULLA GEOINGEGNERIA CLANDESTINA

19.03.2017



Ci è stato segnalato un monumentale studio inerente alla geoingegneria clandestina alias scie chimiche (in inglese chemtrails). L’autore del saggio, “The chemistry in contrails”, 2014 (titolo in cui il terminecontrails è usato per diplomazia) è il ricercatore norvegese Harald Kautz-Vella. 

E’ impossibile riassumere una ricerca tanto approfondita ed articolata: ci limitiamo a notare, riservandoci di tradurre alcune parti salienti, appena sarà possibile, che il testo trova il suo abbrivo in un’indagine circa i danni constatati alle colture ed alle conifere in Norvegia. Il suolo risulta contaminato in particolare da composti del bario, dello stronzio, dell’alluminio e del titanio. Le nanoparticelle di questi composti possono rimanere in sospensione anche fino a diciotto mesi, per poi ricadere con le piogge. A causa delle loro ridottissime dimensioni, possono inoltre attraversare le membrane cellulari delle foglie e dell’apparato radicale, intaccando i tessuti delle piante. Inoltre i nano-cristalli di titanio e di bario, che non sono solubili e che si accumulano nella catena alimentare, hanno proprietà piezoelettriche. Secondo l’autore, gli effetti piezoelettrici annullano la frequenza dei biofotoni scambiati con il DNA della pianta, responsabile della regolazione della divisione cellulare. Ciò interferisce con la crescita della flora, rendendola vulnerabile soprattutto all’attacco di funghi, anche a prescindere dalla più o meno elevata quantità di metalli nel terreno e nell’acqua. [1] 

ll libro, che conferma in toto quanto acquisito in questi anni sia sotto il profilo empirico sia per quanto attiene alle motivazioni recondite, per così dire esoteriche, della “guerra climatica”, si riallaccia tra le altre cose agli studi del compianto Dottor Mark Purdey, il primo a correlare l’encefalite spongiforme alla dispersione nell’ambiente di bario, stronzio ed argento.

Queste sono le premesse di un dossier che spazia dalle applicazioni militari al Morgellons, dall’analisi dell’agenda transumanista, dalterraforming all’”Intelligenza” artificiale, con rigore scientifico e con consapevolezza di quanto la battaglia dell’umanità (quella minoranza che ancora possiamo reputare davvero umana), contro il genocidio globale, se sarà perduta, sarà anche l’ultima. 

[1] Il termine "biofotoni" indica il fenomeno di emissione di energia luminosa (debole e permanente) per opera dei tessuti viventi. Ogni cellula emette segnali specifici, propri e caratteristici (come ogni persona possiede una voce particolare, un suo accento e parla la sua lingua). La teoria dei biofotoni, insegnata dal fisico Popp, sulle tracce di un'intuizione del russo Gurwitsch (1922), offre la credibile interpretazione (avvalorata da molteplici esperimenti) del fatto che l’evento biologico primario alla base della vita ed anche delle alterazioni che portano alla malattia, sia un evento fisico di natura informazionale e quindi elettromagnetica (frequenze modulate).


AL SENATO DELLA REPUBBLICA IL 20 MARZO 2017 SI E' PARLATO DI SCIE CHIMICHE







PREMESSA

Il Convegno “Geoingegneria e Disinformazione” si propone di fare il punto sulla vexata quaestio di come la parte più attenta della società civile, sensibile a tematiche che riguardano l’ambiente, la salute e la sicurezza, possa manifestare le sue richieste su questi aspetti d’importanza fondamentale, e di quale debba essere la risposta da parte delle istituzioni.
Mentre da un lato crescono in modo vertiginoso i motivi di preoccupazione in funzione dell’aumento degli inquinanti in aria, acqua e terreno, a cui si accompagnano statistiche epidemiologiche sempre più inquietanti, dall’altro il cittadino attento che si pone questi problemi, si trova sempre più in uno stato di solitudine, non avendo referenti istituzionali disposti a recepire le sue istanze.
E anche nei casi in cui sia stato possibile portare tali istanze nelle sedi appropriate, nella stragrande maggioranza dei casi, la risposta è interlocutoria, oppure si limita a una dichiarazione di incompetenza. La Geoingegneria è stata qui scelta a simbolo delle molteplici inquietudini della società civile, alle quali fino a oggi non hanno fatto seguito azioni concrete da parte delle istituzioni.
Bartolomeo Pepe 


*****

GEOINGEGNERIA & DISINFORMAZIONE

20 Marzo 2017

Sala dell’ Istituto di Santa Maria in Aquiro

presso

Senato della Repubblica

Piazza Capranica, 72 ROMA



ore 10:30

introduce e saluta il Senatore Bartolomeo Pepe

Paolo De Santis, fisico: SOPRAVVIVERE ALLA TECNOLOGIA E ALLA DISINFORMAZIONE

Giulietto Chiesa, giornalista, direttore di PandoraTV: GEOINGEGNERIA E DISINFORMAZIONE

Gerardo Rossi, medico, specialista in Mineral Test: EFFETTI DELL’INQUINAMENTO

Maria Heibel, pedagogista, (NoGeoingegneria): EVIDENZE e INCONGRUENZE



ore 14:30
Mattias Hanke, Regista: INTRODUZIONE alla Proiezione del Film
Dibattito

Accrediti: ufficio.pepe@gmail.com I giornalisti devono accreditarsi secondo le modalità consuete inviando un fax al numero 06.6706.2947 L’ accesso alla sala – con abbigliamento consono e, per gli uomini, obbligo di giacca e cravatta – è consentito fino al raggiungimento della capienza massima

Opinioni e contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva responsabilità dei proponenti e dei relatori e non sono riconducibili in alcun modo al Senato della Repubblica o ad organi del Senato medesimo

venerdì 17 marzo 2017

SCIE CHIMICHE: ULTERIORE STUDIO REFERATO DELLO SCIENZIATO J. MARVIN HERNDON


domenica 26 febbraio 2017




Lo scienziato statunitense J. Marvin Herndon non demorde: ha recentemente pubblicato un nuovo, fondamentale studio, provvisto di tutte le credenziali scientifiche ed inerente alla geoingegneria clandestina (alias scie chimiche, in inglese chemtrails). Come si ricorderà, la sua precedente ricerca referata fu rimossa dalla rivista in cui era stata inserita su pressione della potente cricca dei disinformatori. L’attuale articolo, corredato da un’ottima bibliografia e sitografia (fra i siti compulsati è menzionato, con buona pace dei negazionisti, pure Tanker enemy), riprende le acquisizioni della precedente indagine ed allarga il discorso alle modalità con cui i demoni del cielo riescono ad impedire le precipitazioni, strategie che descrivemmo già anni fa sulla base sia di una documentazione ad hoc sia dell’intuizione. Proponiamo la resa di un significativo estratto dallo studio intitolato “An Indication of intentional efforts to cause global warming and glacier melting”, ossia “Indicazioni circa le attività volte a causare in modo deliberato il riscaldamento globale e la fusione dei ghiacci”. 


Il principio coinvolto nell’inibizione delle precipitazioni è semplice ed è ben noto attraverso gli studi sull’inquinamento. Il particolato ed il nanoparticolato, quando sono dispersi (dagli aerei impegnati nelle attività di geoingegneria illegale, n.d.t.) in una regione della troposfera dove si formano le nuvole (quota cumulo), mantengono le goccioline della coalescenza troppo piccole affinché formino stille sufficientemente ponderose per cadere come pioggia o neve. [1] Quando, però, l'umidità si accumula in modo parossistico in un’area circoscritta, le nuvole rilasciano il loro carico, causando tempeste e piogge torrenziali. Le implicazioni militari di queste tecniche sono chiare: diffondere particolato e nanoparticolato significa distruggere l'economia agricola, decimare il bestiame, provocare siccità e carestie. [...]

La geoingegneria troposferica si avvale principalmente di carbonio in cui è intrappolata la maggior parte dei metalli tossici. Quando sono diffuse nella troposfera, le ceneri di carbonio inibiscono la caduta della pioggia e della neve, assorbono l’umidità atmosferica, aumentano la conduttività elettrica dell’aria, riscaldano l'atmosfera ed intercettano la radiazione infrarossa che si sprigiona dalla superficie della terra, radiazione che, se non fosse bloccata dalle coltri chimiche, si dissiperebbe nello spazio. Quando il nanoparticolato di carbonio, in genere di colore grigio scuro, si deposita sulla Terra, assorbe la luce solare, cambia l'albedo della neve e del ghiaccio, favorendone la fusione. L’aerosol di nanoparticolato riscalda il pianeta, determinando un incremento delle temperature di origine e gravità ben diversa da quella attribuibile ai gas serra.

E’ questa cenere di carbonio che conferisce a ghiacciai e banchise il tipico colore grigiastro osservato in questi ultimi anni. Questa sostanza è la stessa che si deposita su edifici ed automezzi, in ogni dove. 


Conclusione. I risultati di questa ricerca forniscono la prova che si tratta di un deliberato tentativo di accelerare lo scioglimento dei ghiacci polari (in primo luogo per sfruttare i giacimenti di idrocarburi sottostanti che fanno gola a Stati Uniti, Federazione russa, Norvegia etc… todos caballeros, n.d.t.) e di esacerbare il riscaldamento planetario (per continuare a sostenere la fandonia del global warming da CO2) ed imporre ulteriori balzelli. 

J. Marvin Herndon

[1] In fisica, la coalescenza è il fenomeno per cui le goccioline più piccole d’un liquido disperse in un altro liquido non miscibile (ad esempio, goccioline d’olio in acqua) tendono ad unirsi alle più grandi, fornendo quindi aggregati di maggiori dimensioni. 

[2] L’albedo è il rapporto tra la quantità di luce riflessa da un corpo e la quantità di luce da esso ricevuta. 


Fonti: 


SCIE CHIMICHE: SAI COSA SONO? (articolo di Maria Heibel)



sabato 21 febbraio 2009



La nostra amica e collaboratrice Maria ha pubblicato un articolo riguardante le scie tossiche sul sito dei Verdi Toscana, ai cui esponenti va il nostro plauso per aver dato spazio ad un tema tanto importante quanto generalmente censurato. Il testo pubblicato da Maria evidenzia i tratti salienti del problema al fine di informare cittadini inconsapevoli. Sono cittadini che, pagando le tasse, finanziano con il 100 per cento dei tributi versati, non l'erogazione di servizi, ma l'operazione scie chimiche. A prescindere dagli scopi di questa attività illegale e criminale, sono evidenti gli effetti che sono di fronte a noi: "l'aria è pesante, cupa e offuscata. I colori del paesaggio sono attenuati o addirittura spenti". A questi effetti visivi si devono aggiungere i danni irreparabili agli ecosistemi ed all'agricoltura, l'incremento esponenziale di varie patologie, soprattutto neurodegenerative, e mille altre deleterie conseguenze. Il quadro non è, però, ancora completo, poiché bisogna considerare tutte le perniciose ricadute collegate all'irradiazione di onde elettromagnetiche, ma questo è un altro capitolo...


Leggi qui l'articolo pubblicato sul sito dei Verdi Toscana.


CONVEGNO: GEOINGEGNERIA E DISINFORMAZIONE C/O SENATO DELLA REPUBBLICA - 20 MARZO 2017

Lunedì 20 marzo 2017, Piazza Capranica 72 Roma

Sala Istituto Santa Maria in Aquiro

Senato della Repubblica
ore 10.30

Convegno: Geoingegneria e disinformazione


Bartolomeo Pepe senatore ex M5S 
consulente ISDE (Medici per l'Ambiente)
Giulietto Chiesa giornalista, direttore di Pandora TV
Paolo De Santis fisico
Gerardo Rossi medico, specialista in mineral test
Maria Heibel, pedagogista, attivista e blogger



Intervallo 13.30 14.30
Proiezione del film Overcast, con nota introduttiva del regista Matthias Hanks


Occorre accreditarsi a mezzo mail ufficio.pepe@gmail.com
Per gli uomini obbligo di giacca e cravatta.


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sabato 11 marzo 2017

CHI E' GRIGORI GRABOVOI? L'ETERNA GIOVINEZZA E' SCIENTIFICAMENTE PROVATA

“il miracolo non contraddice le leggi della Natura, il miracolo contraddice la nostra visione delle leggi della Natura”


– Grigori Grabovoi


Ogni sistema vivente e ogni oggetto che ci circonda possiede un’informazione o vibrazione che lo contraddistingue. Questa vibrazione può essere decodificata e trasformata in un numero o in una forma geometrica conosciuta, dalla quale si possono ricavare informazioni sul suo stato di “salute” e armonia. Partendo da questi presupposti Grigori Grabovoi, scienziato russo, ha scoperto e applicato l’innovativo metodo delle “sequenze numeriche” per riportare ordine, armonia e salute nella nostra realtà quotidiana.

Il principale valore degli insegnamenti di Grigori Grabovoi è il permettere al genere umano la salvezza offrendo le conoscenze del Creatore, che portano alla liberazione dal più grande errore consolidato nella coscienza collettiva, determinando così una realtà non autentica e distorta rispetto all’iniziale progetto di Dio: cioè il mito dell’esistenza della realtà fisica oggettiva che non dipende dalla coscienza, della mortalità fisica come una condizione ineluttabile dell’uomo, perchè è solo la coscienza che crea il mondo! Ed è la coscienza responsabile della mortalità o immortalità dell’uomo.


L’uomo, non è mortale per sua natura! “Tutto quello che esiste intorno a noi: la terra, il sole, le stelle, lo spazio, e l’intero Mondo, tutto è stato creato per via della coscienza, che include la coscienza del Creatore. Quindi se noi sappiamo cos’è lo Spirito, cos’è la coscienza, possiamo far risuscitare le persone, possiamo creare spazio, possiamo costruire il Mondo, possiamo porre in essere qualsiasi azione creativa”.


Il Creatore avendo creato il numero, l’ha comunicato attraverso la Parola. Dunque lo spazio della coscienza, dove si trova l’Eternità Numerica è lo stesso dove si trova l’informazione della Parola, da qui si capisce, che quando l’uomo mentalmente pronuncia sequenze numeriche, crea sequenze di risonanza dell’Eternità Numerica. Le onde dell’Eternità Numerica, si espandono verso l’uomo che si trova nello stesso spazio dell’Eternità, creando la sua Eternità”..


Grigori Grabovoi


Su Grigori Grabovoi e la natura dei Suoi insegnamenti
Grigori Grabovoi (14/11/1963) – Bogara, Kazakistan è un mistico chiaroveggente, dottore in scienze fisico matematiche, dottore in scienze tecniche, accademico, membro dell’Accademia internazionale di informatizzazione, membro corrispondente dell’Accademia Russa delle Scienze. Autore delle tesi sulla strutturazione della coscienza, prevenzione delle catastrofi, guarigione, pratiche spirituali sull’espansione della coscienza e crescita spirituale, ricostruzione totale dell’organismo umano e di qualsiasi materia.


Grigori Grabovoi è dotato della capacità di chiaroveggenza, preveggenza e guarigione. Già all’età di tre anni iniziò a sperimentare fenomeni di chiaroveggenza pilotando consapevolmente determinate situazioni.
Utilizzando la chiaroveggenza risolve problemi scientifici, poiché riesce a conoscere il risultato a priori. Migliaia di persone affermano (con testimonianze autenticate dalle istituzioni ospedaliere e governative,(UNESCO) di essere state guarite a distanza da G.Grabovoi, che ha nel suo attivo centinaia di casi di guarigioni di pazienti malati di cancro allo stato terminale e di AIDS al quarto stadio, casi di ricostruzione totale degli organi chirurgicamente asportati, casi di resurrezione di defunti.


G.Grabovoi parte dal presupposto che la coscienza dell’uomo è capace non solo di rispecchiare la realtà attraverso la percezione, ma funziona anche come una sostanza autonoma creativa. Da qui deriva che l’uomo essendo uno degli elementi del Creato, dove tutto è collegato, è capace di interagire con tutti gli elementi del Creato, per via del cambiamento della propria coscienza, lo scienziato ci dà una precisa e accurata spiegazione dei suoi miracoli, suffragata da termini matematici e scientifici, e ci mette a disposizione un’infinità di strumenti e di tecnologie che permettono a ognuno, in relazione al suo attuale livello di coscienza, di iniziare già da subito a lavorare in modo creativo e costruttivo “normizzando” e riportando nell’ordine Divino (allo stato ottimale quindi) qualsiasi situazione.


La Medicina dell’eterno sviluppo secondo la Dottrina di G.Grabovoi, consente di trasmettere la funzionalità del corpo fisico alla funzionalità dello Spirito. In questo stato il corpo fisico non dipende più dai processi fisiologici ma li crea. Di fatto la materia fisica assume caratteristiche spirituali e diventa eterna, e quindi si mantiene sana e giovane.


Attestazioni sulle straordinarie capacità dell’ accademico Grigori Grabovoi dell’Impresa scientifico industriale statale “Progress” che eseguì una verifica delle sue capacità fondamentali il cui risultato fu il documento seguente: La presente attestazione certifica che il sensitivo Grigori Grabovoi possiede la capacità, indipendentemente dal tempo, sia esso passato, presente e futuro di: nel campo della chiaroveggenza – determinare con esattezza l’aspetto fisico e il carattere delle persone, in base al nome o al cognome o al patronimico, senza averne alcuna informazione preliminare; -stabilire i guasti, i difetti o il mancato funzionamento di apparecchi tecnici di ogni livello di complessità in base a fotografie, schermi, cataloghi, oggetti legati a dispositivi o al numero corrispondente del dispositivo.


Nel campo della percezione dei suoni: – percepire il contenuto di discorsi effettuati a qualsiasi distanza e in qualsiasi lingua, nel campo della medicina tradizionale: – diagnosticare patologie a qualsiasi distanza; – Curare le malattie a qualsiasi distanza.


Ci sono programmi di insegnamento di Grigorij Grabovoi approvato dall’UNESCO , Ministero della Pubblica Istruzione di RF , che vengono utilizzati con successo presso il ministero delle situazioni straordinarie , cosmonautica , e l’aviazione .

https://www.fisicaquantistica.it

Grigori Grabovoi afferma di attingere informazioni da un “campo informatico creativo” a cui tutti potrebbero accedere. I fisici quantistici chiamano questo campo “morfico” o “di consapevolezza” gli yogici lo chiamano “campo unificato” affermando che la nostra esistenza ha senso solo se riusciamo a connetterci con esso. Come riesce Grigori Grabovoi a connettersi con questo campo, in che modo accede a queste informazioni?

Gli insegnamenti secondo Grigori Grabovoi partono dal presupposto che il creato, Dio, esista ovunque uniformemente, in qualsiasi fede o cultura. Ci tengo comunque a precisare che non si tratta di una nuova visione del creato, quanto piuttosto di una oggettiva visione del creato. Grabovoi, afferma che il mondo (la realtà esteriore) e l’uomo dotato di anima (la realtà interiore) sono strutture informative: «Se osserviamo il mondo, l’uomo inserito nel mondo e come esso si evolve e si sviluppa in questo mondo, possiamo constatare che tutti i cambiamenti dipartono dall’uomo stesso». Ciò significa che il mondo, la realtà esteriore, viene strutturata secondo il consapevole o inconsapevole mondo interiore dell’uomo.


Premesso questo, è facile capire che il compito nella vita consiste nel tradurre il sapere dell’anima in una forma logica e di utilizzarla consapevolmente. Possiamo dire che in quest’ambito l’approccio ai “campi morfici” viene ottenuto grazie a un pensiero, o meglio, a un’interazione focalizzata. In seguito, una volta che si è preso contatto con il campo morfico, si procede alla programmazione o riprogrammazione di situazioni o eventi.



D: Grabovoi è un esperto matematico e riesce a convertire qualsiasi informazione in una forma geometrica conosciuta o in una sequenza numerica. Le famose “sequenze numeriche” di guarigione derivano da questo? Sono cioè una conversione numerico/matematica degli eventi o delle varie forme di materia?

Nell’universo tutto è strutturato per mezzo di “oggetti” che rappresentano “informazioni”. In realtà, tutto il mondo è costituito da un sistema alquanto complicato di informazioni, che nella vita di ogni individuo gioca un ruolo basilare. Tutti gli esseri viventi della Terra si trovano immersi – dalla nascita fino alla fine dell’esistenza – come oggetti di informazione in un campo informativo. Tutti gli oggetti del mondo sono uniti tra loro tramite rapporti di informazioni. Se una qualsiasi relazione viene modificata nella sua essenza cambia anche l’intero sistema.

https://stefanomarini73.wordpress.com/tag/grigorij-grabovoi/

domenica 5 marzo 2017

Legale Rappresentante? È un living trust di fatto, ecco perché

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√ La sottoscrizione dell’istituto giuridico AUTOCERTIFICAZIONE [1] della QUALITÀ di LEGALE RAPPRESENTANTE (Articolo 46 lettera u DPR 28.12.2000, n. 445) è azionabile per alto scopo umanitario e sociale nell’interesse della propria persona umana e dei propri figli minori.
Non richiede alcun costo [2] oltre i normali diritti di segreteria riservati all’Amministrazione comunale depositante;
Non necessita di onerosi interventi da parte di alcun notaio o avvocato.

L’OBIETTIVO DI ALTO SCOPO è quello di veder riconosciuti i diritti inalienabili [3] violati mediante il decadimento delle condizioni di vita dei cittadini di nazionalità italiana. Per ottenere protezione non occorre essere “rifugiati” stranieri, occorre far valere la propria personalità giuridica (Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, Articolo 6: “Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica”), tale precetto è indicato nella legge dello Stato 25 ottobre 1977, n. 881 alla sezione “Patto internazionale>PARTE TERZA>art. 16″ della legge di ratifica della DUDU.

Il MEZZO DI PERSEGUIMENTO è il superamento dell’ incapacità giuridica di agire del cittadino-essere umano assoggettato, sottomesso alle finzioni giuridiche “soggetto giuridico/persona fisica” che lo vincolano allo Stato, o meglio agli svariati “trustee” di Stato quali i Pubblici Ufficiali come il tecnico o l’addetto della P.A., l’ufficiale sanitario, l’insegnante di una scuola, il controllore sui mezzi pubblici, l’ufficiale giudiziario, ecc.




[Nota [1]: E’ stata la Legge 4 gennaio 1968, n. 15 ad introdurre l’istituto dell’autocertificazione nell’ordinamento italiano, disciplinando per la prima volta in modo completo ed organico la materia, cui hanno fatto seguito varie rettificazioni, tra cui quelle contenute nella Legge n. 127/1997 (a sua volta modificata dalla Legge n. 191/98) e dal regolamento attuativo emanato con DPR n. 403/1998, in vigore dal 23 febbraio 1999.]

[Nota [2]: imposta di bollo (nessun costo!) >>> Articolo 37 DPR 28.12.2000, n. 445. A) Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall’imposta di bollo. B) L’imposta di bollo non è dovuta quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l’atto sostituito ovvero quello nel quale e’ apposta la firma da legalizzare).]

[Nota [3]: diritti inalienabili >>> Legge n. 881 del 25 ottobre 1977 Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in Italia (Gazzetta Ufficiale n 333 del 7 dicembre 1977). Data della ratifica: 15 settembre 1978 (Gazzetta Ufficiale n 328 del 23 novembre 1978).]

√ Qui si parla di diritti umani (questo e questo sono alcuni esempi) vale a dire quelle situazioni giuridiche riconosciute come fondamentali della persona umana e tali che neppure lo Stato può ostacolare nella loro realizzazione. Viatico volto al recupero dei diritti disattesi è la Autocertificazione della qualità di Legale Rappresentante che, semanticamente predisposta dal gruppo di studio Popolo Unico, di fatto
è un living trust autodichiarato,
è un istituto giuridico non italiano, riconosciuto dalla Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985, ratificata dall’Italia in forza della Legge 16 ottobre 1989, n. 364.

Seppure detto trust autodichiarato sia allocato nella penisola italica, questo è al di fuori della giurisdizionalità italiana essendo soggetto alla potestà giuridica del Diritto internazionale, che, contrariamente al Diritto interno, riconosce la Personalità Giuridica del sottoscrittore.

Tale trust autodichiarato è da intendersi un ente di alto scopo umanitario e sociale, vi partecipa la “persona umana”, a cui, come detto, è riconosciuta la “personalità giuridica“ per diritto di nascita, vale a dire, è riconosciuta la facoltà di esercitare in prima persona la CAPACITÀ DI AGIRE GIURIDICAMENTE senza l’ausilio o l’ingerenza di intermediari a differenza di quanto avviene per il cittadino italiano, che, impersonificando le c.d. finzioni giuridiche (“soggetto giuridico” e “persona fisica”), non detiene la piena capacità di agire, essendo amministrato fin dalla nascita dagli Apparati dello Stato tramite il vincolo della cittadinanza attestata dalla Carta d’Identità.

Alla persona umana autodeterminata, qual è il sottoscrittore della LR, è riconosciuta la capacità di agire giuridicamente! È scritto nel “Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici” (New York 16/12/66) che declama: “OGNI INDIVIDUO HA DIRITTO, IN OGNI LUOGO, AL RICONOSCIMENTO DELLA SUA PERSONALITÀ GIURIDICA [4]“. Il Patto è ratificato dall’Italia con la Legge 881 del 25/10/1977, la cui lettura è consigliabile per indagare i propri livelli o forme di violazione dei diritti fondamentali e conseguenti azioni di tutela in punto di diritto…. Tale legge di ratifica contiene norme che assicurano concreta protezione all’esercizio dei diritti umani, imponendosi direttamente ai cittadini e agli Organi dello Stato.



[Nota [4]: Personalità Giuridica >>> Nulla a che vedere con i Registri Prefettizi che riguardano unicamente enti pubblici e privati a cui è concessa p.g., infatti, nel caso degli enti e delle associazioni all’interno degli stati la “personalità giuridica” è “attribuita, concessa”, diversamente che per la persona umana la cui soggettività giuridica, preesistendo al diritto positivo, “è”. Vale a dire, deve essere semplicemente “riconosciuta”.]


Quanto si trova segregato nella LR, che è un [Jersey] Trust Autodichiarato, è conforme alla legge in quanto il disponente “settlor“, titolare originario dei beni materiali e dei beni giuridici (questi ultimi sono costituiti dalle finzioni-funzioni giuridiche viste sopra [5] stabilite artificiosamente dallo Stato mediante l’istituto della “Dichiarazione di nascita”) se ne spossessa e li attribuisce al curatore “trustee” Legale Rappresentante sottoscrittore, che assume l’obbligo di amministrarli come previsto dall’accordo di trust, nell’interesse del beneficiario “beneficiary” individuato dallo stesso disponente.



[Nota [5]: finzioni-funzioni giuridiche >>> Lo Stato, mediante la predetta “Dichiarazione di nascita” e conseguente Atto di Nascita attribuisce al nascituro l’appartenenza a due delimitate categorie:
SOGGETTO GIURIDICO (grafia maiuscola del nome e cognome), come attestato in seguito dalla Carta d’Identità, di pertinenza amministrativo-anagrafica a cura del Ministero degli Interni;
Persona FISICA (grafia del nome in alternato e del cognome in maiuscolo) di competenza della procura della Repubblica, Ministero della Giustizia.

…Ciò alla stregua delle tradizionali “finzioni pretorie” come la fictio civitatis del mondo regnato dalla cultura giuridica degli Antichi Romani che attribuiva fittiziamente la cittadinanza romana allo straniero, con lo specifico fine di conferirgli legittimazione processuale…].

TENTATIVO DI SINTESI:

√ La AUTOCERTIFICAZIONE della QUALITÀ di LEGALE RAPPRESENTANTE (D.P.R. 28.12.2000, n. 445, Art. 46 lettera u) è un atto pubblico che fa prova legale. Con il termine “autocertificazione” si indicano due figure giuridiche: A) Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (art. 46); B) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47). La presente autocertificazione “LR” enuncia “stati, qualità personali o fatti a diretta conoscenza dell’interessato, ed in più esprime la volontà di azionare determinate condotte o atti. Di tale autocertificazione, in Diritto civile, la fidefacienza (veridicità) è requisito imprescindibile perché si possa considerare atto pubblico (Art. 2699 c.c., Art. 483 c.p.).

√ De facto la “LR” realizza un [Jersey] Trust Autodichiarato, così vincolando i beni al beneficiario (beni materiali + beni giuridici come ad es. le finzioni giuridiche). La segregazione dei beni conseguente all’istituzione del trust resiste al pignoramento effettuato posteriormente, rendendoli NON SUSCETTIBILI DI PIGNORAMENTO da parte dei creditori personali del disponente – trustee.

√ Diritto dei trusts. Nell’istituto giuridico del trust i beni conferiti al fondo sono segregati, vale a dire non appartengono né al Settlor/Disponente, né al Trustee e l’effetto segregativo trova legittimazione nella stessa Convenzione de L’Aja del 01/07/1985 ratificata dall’Italia con la Legge 09/10/1989, n. 364 entrata in vigore il 01/01/1992. La caratteristica più rilevante del trust, di intuitiva evidenza, è che i beni o i diritti oggetto dello stesso non vengono trasferiti ma concretizzano la sola apposizione di un vincolo di destinazione del patrimonio del Settlor/Disponente: costituiscono un patrimonio separato, isolato da quello del Trustee e inattaccabile dai suoi creditori, in assenza di formali effetti traslativi. A maggior ragione i beni non possono essere aggrediti dai creditori del Settlor/Disponente poiché i cespiti sono “usciti” dalla sua sfera di appartenenza a seguito del trasferimento al trustee. La “segregazione patrimoniale” è aspetto saliente ed essenziale del trust e, secondo l’art. 11 della Convenzione de L’Aja costituisce l’effetto minimo del riconoscimento di un trust costituito in conformità della legge che lo regola.

PER COMPLETEZZA: Diritto positivo /ordinamento italiano per i cittadini non “LR+Trustee”
Riconosciuta la validità del “Trust Autodichiarato”. Vedi QUI.
Nota fiscale Trust Autodichiarato. Vedi QUI e QUI.
Tassazione dovuta in misura fissa (Cass. civ. sent. n. 21614/2016). Vedi QUI.
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 43/e del 10/10/2009 prima e con la successiva circolare n. 61/e del 27/12/2010 poi, ha fornito un elenco di ipotesi in cui un trust è da considerare soggetto fittiziamente interposto, vale a dire non esistente.
Pignoramento invalido se notificato ad un soggetto giuridico inesistente: il Trust. Vedi QUI.



(La Legge di Jersey (Trusts Jersey Law del 1984, poi emendata dalla Trusts (Amendment) (Jersey) Law del 1989, dalla Trusts (Amendment No. 2) (Jersey) Law del 1991, dalla Trusts (Amendment No. 3) (Jersey) Law del 1996 e da ultimo dalla Trusts (Amendment No. 4) (Jersey) Law del 2006) prevede la forma del “Trust autodichiarato” che è legittimo ed ammissibile, idoneo a segregare, nel patrimonio del disponente CHE NE E’ IL TRUSTEE, i beni destinati alle finalità per le quali il trust è istituito).

Buon trust a tutti.


Gli studi e lo schema di realizzazione della “Autocertificazione della Qualità di Legale Rappresentante” sottostante all’istituto giuridico del “Trust autodichiarato” originano da questo gruppo di studio.


https://dirittiumaniblog.wordpress.com/2016/07/06/legale-rappresentanza-e-un-living-trust/

4. La realizzazione pacifica del diritto di autodeterminazione

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Il diritto di autodeterminazione è un diritto “rivoluzionario” sia perchè comporta processi di ristrutturazione geopolitica sia perchè implica che il popolo mantenga una propria soggettività giuridica e politica internazionale, distinta da quella dello stato: “Il diritto all’autodeterminazione ha una virtualità permanente” (H. Gros Espiell). Questo significa che finché c’è popolo c’è diritto di autodeterminazione (...). Occorre chiedersi in via preliminare: siccome il processo di autodeterminazione, nel sistema internazionale contemporaneo, oltre che generare conflitti armati sfocia nella creazione di nuovi stati nazione sovrani armati, che significa aumento del tasso di statualità armata e quindi del pericolo di conflittualità armata, è veramente utile e giusto favorire l’autodeterminazione al di fuori del contesto coloniale? La risposta non può che essere positiva per una triplice ragione:

a. perchè c’è il riconoscimento giuridico internazionale di questo diritto;

b. perchè c’è rivendicazione crescente di questo diritto in ogni parte del mondo; 


c. perchè c’è il nuovo diritto internazionale dei diritti umani nel suo insieme che consente di trovare soluzioni adeguate. 

Quindi bisogna preoccuparsi di trovare specifiche misure di garanzia di questo diritto, perchè il suo esercizio avvenga in modo pacifico. Nel nostro caso, gli strumenti di garanzia non possono limitarsi soltanto a misure quali ‘comunicazioni collettive’ ai Comitati delle Nazioni Unite e ricorsi a Corti internazionali, ma comporta l’allestimento di appropriati sistemi di sicurezza internazionale nel quadro di una strategia per un nuovo ordine internazionale democratico fondato sui principi che avevamo prima richiamati. Si tratta di coniugare insieme indipendenza politica territoriale, disarmo, integrazione e sicurezza internazionale. In altre parole, bisogna uscire fuori dall’ottica della frontiera territoriale armata - ottica tra l’altro contraddetta dai grandi processi planetari dell’interdipendenza, della transnazionalizzazione e dell’organizzazione in ogni campo della vita umana, oltre che naturalmente dell’internazionalizzazione dei diritti umani e dei popoli -, insomma rivedere alle radici la forma stato nazione sovrano.


Perchè l’esercizio del diritto all’autodeterminazione sia legittimo, occorre che la comunità umana interessata abbia la natura di popolo e rispetti le seguenti condizioni: 


1. fare immediato, esplicito riferimento al diritto internazionale dei diritti umani;


2. mettersi subito sotto l’autorità sopranazionale delle Nazioni Unite e delle istituzioni regionali a queste coordinate;


3. non usare la violenza, ma gli strumenti propri del metodo democratico: negoziato, referendum, plebiscito, elezioni, ecc.;


4. rispettare tutti i diritti umani, in particolare i diritti delle minoranze;


5. impegnarsi che la eventuale nuova entità territoriale non sia armata;


6. darsi una costituzione democratica che riconosca esplicitamente il primato del diritto internazionale dei diritti umani;


7. aderire subito ad un sistema di integrazione internazionale.


La comunità internazionale, nell’esigere il rispetto di queste condizioni, deve a sua volta adempiere ai seguenti impegni:


1. nel territorio ove si ponga un problema di autodeterminazione essere subito presente con una apposita struttura di garanzia sopranazionale articolata in:


a. struttura di monitoraggio; 


b. struttura di supervisione dei processi di manifestazione della volontà popolare; 


c. struttura di interposizione (se necessaria); 


2. allestire sistemi di sicurezza collettiva internazionale sotto l’autorità sopranazionale delle Nazioni Unite;


3. trasformare in senso federale le preesistenti istituzioni regionali di integrazione, perchè le nuove entità territoriali ne facciano subito parte;


4. democratizzare tutte le istituzioni internazionali (ONU, CSCE, Consiglio d’Europa, ecc.), mediante forme di legittimazione diretta e di partecipazione politica popolare ai processi decisionali internazionali. Sul piano europeo, si richiede subito alla CSCE, alla Comunità europea e al Consiglio d’Europa di creare una Agenzia inter-istituzionale paneuropea per i problemi dell’autodeterminazione e delle minoranze, cui partecipino anche l’ONU e la HCA.


La rete di collegamento transnazionale (network) delle istituzioni indipendenti di società civile ha un duplice compito da realizzare:


1. promuovere l’approccio “diritti umani e democrazia” per i processi di autodeterminazione;


2. essere subito presente, con una propria struttura di monitoraggio e di dialogo, nel tessuto sociale e politico del territorio interessato alla autodeterminazione per favorire l’uso degli strumenti democratici e l’internazionalizzazione del caso.


http://unipd-centrodirittiumani.it/it/attivita/autodeterminazione-diritti-umani-e-diritti-dei-popoli-diritti-delle-minoranze-territori-transnazionali/187

3. Il concetto del diritto di autodeterminazione

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Il “principio” di autodeterminazione dei popoli è sancito dagli articoli 1, par. 2, 55 e 76 della Carta delle Nazioni Unite. Questo “principio” è divenuto “diritto umano”, formalmente riconosciuto a tutti i popoli, in virtù dell’identico articolo l dei due Patti internazionali sui diritti umani del l966:

“l. Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale. (...) 3. Gli Stati parti del presente Patto, (...), debbono promuovere l’attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello statuto delle Nazioni Unite”.

Il diritto di autodeterminazione è riconosciuto anche dall’articolo 20 della Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli, entrata in vigore nel l986.
L’Atto finale di Helsinki riconosce il diritto di autodeterminazione al principio VIII:

“Gli Stati partecipanti rispettano l’eguaglianza dei diritti dei popoli e il loro diritto all’autodeterminazione, (...)”.

L’articolo l, par. 2 della Dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto allo sviluppo, del 1986, richiamando espressamente l’articolo l dei due Patti internazionali del l966, stabilisce:

“Il diritto umano allo sviluppo implica anche la piena realizzazione del diritto dei popoli all’autodeterminazione”.

La Dichiarazione Universale dei diritti dei popoli (Carta di Algeri, l976), che è un importante atto politico nongovernativo, stabilisce all’articolo 5 che “Ogni popolo ha il diritto imprescrittibile e inalienabile all’autodeterminazione”.
Al di fuori dell’ipotesi di accessione all’indipendenza dei popoli e territori non autonomi (che sono attualmente 19), l’esercizio dell’autodeterminazione esterna comporta sempre mutamenti territoriali e modifiche di confini che, ai sensi del vecchio diritto internazionale, costituirebbero violazione del principio di integrità territoriale degli stati. La rivendicazione del diritto di autodeterminazione, soprattutto esterna, è causa di conflitti anche armati. In via generale, la prima risposta dello stato preesistente è la repressione del movimento popolare e l’iniziale atteggiamento degli stati terzi è conforme al principio di non ingerenza. Successivamente, nella maggior parte dei casi, il conflitto che aveva una dimensione interna tende a divenire internazionale. Il sistema internazionale non è ancora preparato a gestire pacificamente i processi di autodeterminazione al di fuori dei casi prima citati di decolonizzazione. Infatti, il diritto internazionale dei diritti umani riconosce il diritto di autodeterminazione senza apprestare un adeguato sistema di garanzia, in analogia a quanto disposto per i diritti umani individuali: tra l’altro, non è prevista la possibilità di “comunicazione collettiva” presso l’apposito Comitato dei diritti umani funzionante in virtù dell’articolo 28 del Patto internazionale sui diritti civili e politici.




2. Il diritto di autodeterminazione. Chi sono i “popoli”

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Il tema dell’autodeterminazione dei popoli deve essere affrontato alla luce di questi concetti e di questi principi, tenendo soprattutto conto del fatto che il nuovo diritto internazionale dei diritti umani ha una ratio che è completamente diversa da quella del tradizionale diritto internazionale, che è un diritto essenzialmente interstatuale. L’Atto finale di Helsinki recepisce i principi di questo nuovo diritto - principi VII e VIII - e li pone in relazione con i principi del diritto interstatuale, in particolare con il diritto degli stati alla integrità territoriale. Questo “coordinamento”, per avere senso, deve essere effettuato sulla base dei seguenti principi:


1. primato dei diritti umani rispetto ai diritti degli stati: principio di jus cogens per l’implementazione dei diritti umani internazionalmente riconosciuti;


2. principio di soluzione pacifica delle controversie internazionali;


3. principio del divieto dell’uso della forza;


4. principio di cittadinanza planetaria;


5. principio di autorità internazionale;


6. principio di ingerenza attiva negli affari interni;


7. principio di sicurezza collettiva internazionale;


8. principio di democrazia, interna e internazionale;


9. principio di eguaglianza dei popoli.

Ai sensi del diritto internazionale dei diritti umani, il soggetto titolare del diritto all’autodeterminazione è il popolo come soggetto distinto dallo stato. Ma in nessuna norma giuridica internazionale c’è la definizione di popolo. Questa reticenza concettuale non è dovuta al caso. Gli stati giocano sull’ambiguità, non essendo ancora disposti ad ammettere espressamente che i popoli hanno una propria soggettività internazionale. Per il concetto di popolo bisogna pertanto riferirsi a documenti ufficiali o semi-ufficiali privi di carattere giuridico. Un recente Rapporto dell’Unesco (Doc. SHS- 89/CONF. 602/7, Parigi, 22.02.1990) definisce il popolo come:


1. un gruppo di esseri umani che hanno in comune numerose o la totalità delle seguenti caratteristiche:
a. una tradizione storica comune;
b. una identità razziale o etnica;
c. una omogeneità culturale;
d. una identità linguistica;
e. affinità religiose o ideologiche;
f. legami territoriali;
g. una vita economica comune;


2. il gruppo, senza bisogno che sia numericamente considerevole (per es., popolazione dei micro stati), deve essere più che una semplice associazione di individui in seno ad uno stato;


3. il gruppo in quanto tale deve desiderare di essere identificato come un popolo o avere coscienza di essere un popolo -restando inteso che gruppi o membri di questi gruppi, pur condividendo le caratteristiche sopra indicate, possono non avere questa volontà o questa coscienza; e eventualmente


4. il gruppo deve avere istituzioni o altri mezzi per esprimere le proprie caratteristiche comuni e il suo desiderio di identità”.

H. Gros Espiell, uno dei maggiori esperti in materia, definisce popolo “qualsiasi particolare comunità umana unita dalla coscienza e dalla volontà di costituire una unità capace di agire in vista di un avvenire comune (...)”. Dunque, due sono gli elementi fondamentali che fanno un popolo e lo distinguono da altri tipi di comunità umane, quali le minoranze etniche, linguistiche o culturali e quelle comunità che nei documenti delle Nazioni Unite vengono denominate popolazioni autoctone: a) l’esistenza di un comune patrimonio culturale; b) l’esistenza di un comune progetto di futuro politico, la cui realizzazione comporti l’esercizio del diritto all’autodeterminazione.


http://unipd-centrodirittiumani.it/it/attivita/autodeterminazione-diritti-umani-e-diritti-dei-popoli-diritti-delle-minoranze-territori-transnazionali/187

l. Diritti umani e diritti dei popoli: il nuovo diritto internazionale

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I diritti umani e i diritti dei popoli sono oggi riconosciuti dal diritto internazionale. La Carta delle Nazioni Unite stabilisce all’art. 1 che il rispetto dei diritti umani e dell’autodeterminazione dei popoli costituisce uno dei fini principali delle Nazioni Unite. La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del l948 specifica una prima lista di diritti umani e ne raccomanda il rispetto. I due Patti internazionali del 1966, rispettivamente sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali, contengono norme giuridiche vincolanti sul piano mondiale. Questi due strumenti legali internazionali, insieme con altri strumenti quali le Convenzioni regionali europea, interamericana e africana, la Convenzione contro la discriminazione, la Convenzione contro la tortura, la Convenzione sui diritti dell’infanzia, costituiscono le fonti del diritto internazionale dei diritti umani, che è un diritto completamente nuovo. L’Atto finale di Helsinki del 1975, che è un importante accordo politico ma non un accordo giuridico in senso formale, recepisce le norme internazionali sui diritti umani e sull’autodeterminazione (v. principi VII e VIII).

Le norme giuridiche internazionali riconoscono che ogni essere umano ha diritti innati, quindi inviolabili, inalienabili e imprescrittibili, che preesistono dunque alla legge scritta. L’individuo è soggetto originario di sovranità e viene prima dello stato e del sistema degli stati. In virtù dei diritti che ineriscono egualmente a ciascuno dei suoi membri, anche la famiglia umana universale è soggetto collettivo originario che viene prima del sistema degli stati e del singolo stato. Alcuni diritti innati (all’esistenza, all’identità, all’autodeterminazione) sono riconosciuti anche alle comunità umane che hanno il carattere di popolo.
Individui e popoli sono dunque soggetti originari anche nel sistema legale internazionale e gli stati sono da considerarsi come entità complesse “derivate” anche nel sistema del diritto e della politica internazionale. I principali principi di questo nuovo diritto internazionale sono: il principio di vita; il principio di eguaglianza degli individui e dei popoli; il principio di pace; il principio di solidarietà; il principio di giustizia sociale; il principio di democrazia.

Un principio fondamentale per l’implementazione dei diritti umani è quello di interdipendenza e indivisibilità di tutti i diritti umani: civili, politici, economici, sociali, culturali; individuali e collettivi; dell’essere umano e dei popoli (...).

Le norme giuridiche internazionali sui diritti umani rafforzano il principio della soluzione pacifica delle dispute e quello del divieto dell’uso della forza stabilito dai paragrafi 3 e 4 dell’art. 2 della Carta delle Nazioni Unite.
Le norme internazionali sui diritti umani pongono il principio di autorità sopranazionale, come necessario per allestire e far funzionare efficacemente una appropriata struttura internazionale di garanzia.

In conformità con queste norme e principi, il principio di sovranità degli stati e di non ingerenza negli affari interni cede al principio di sovranità dell’essere umano e della famiglia umana universale, anzi non esiste più de jure. E’ pertanto coerente con la ratio delle norme giuridiche sui diritti umani il principio di ingerenza pacifica negli affari interni, come chiarito dallo Institut de Droit International (Risoluzione di Santiago de Compostela del 13.09.1989), dal Parlamento europeo (Risoluzione sui diritti umani nel mondo nel 1989 e 1990 e sulla politica comunitaria dei diritti dell’uomo, del 1991), dalla CSCE (Documento conclusivo della Conferenza sulla dimensione umana, Mosca 4 ottobre 1991), dal Consiglio di sicurezza (Risoluzione 688 dell’aprile 1991 per l’intervento umanitario a favore dei Kurdi), nonché dalla lettera del Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana al Coordinatore della Commissione diritti umani della Helsinki Citizens’ Assembly.
Deve ritenersi che l’art. 2,7 della Carta delle Nazioni Unite che fa divieto di interferire negli affari interni degli stati, sia oggi abrogato dalle norme sui diritti umani quando si tratti di materia attinente alla “dimensione umana”. Esiste oggi una gerarchia tra le norme del vigente diritto internazionale. Al primo posto sono le norme e i principi sui diritti umani, in quanto norme di jus cogens o di super-costituzione. I diritti degli stati sono subordinati a questi principi fondamentali.

Laddove esista contrasto tra diritti umani internazionalmente riconosciuti e diritti degli stati, i primi devono prevalere. Perché non si creino conflitti, occorre che le istituzioni internazionali si adeguino. Il nuovo diritto internazionale costituisce ancora un corpo separato di principi e di norme, essendo alla ricerca della sua effettività. In questo momento è in atto la lotta tra vecchio e nuovo diritto internazionale, tra diritto delle sovranità statali armate e diritto dell’umanità. Il dibattito sul “nuovo ordine mondiale” sottende questa contrapposizione. L’opposizione a una ONU con autorità e potere sopranazionali e a un sistema paneuropeo di integrazione sopranazionale è fatta chiaramente dai sostenitori del vecchio diritto internazionale, i quali preferiscono forme di organizzazione “intergovernativa” e “multinazionale” delle relazioni internazionali e restano fedeli al concetto di sicurezza nazionale armata e quindi di statualità nazionale armata. La logica del nuovo diritto internazionale è antinomica rispetto a quella della frontiera.

Questo nuovo diritto è alla ricerca di convinti sostenitori. Questi non possono essere nè conservatori nè reazionari. Devono essere soggetti individuali e collettivi che credono nei valori umani e agiscono per la umanizzazione dei sistemi politici, legali, economici, dal quartiere all’ONU. Il nuovo diritto internazionale legittima ad agire per un nuovo ordine internazionale umano, che politicamente significa democratico e nonviolento, secondo l’art. 28 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo: “Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati”.

AUTODETERMINAZIONE INDIVIDUALE E DIRITTO NATURALE

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Autodeterminazione dei popoli

Principio in base al quale i popoli hanno diritto di scegliere liberamente il proprio sistema di governo (autodeterminazione interna) e di essere liberi da ogni dominazione esterna, in particolare dal dominio coloniale (autodeterminazione esterna). Proposto durante la Rivoluzione francese e poi sostenuto, con diverse accezioni, da statisti quali Lenin e Wilson, tale principio implica la considerazione dei diritti dei popoli, in contrapposizione a quella degli Stati intesi come apparati di governo (Stato. Diritto internazionale). In tal senso, si pone potenzialmente in conflitto con la concezione tradizionale della sovranità statale; la sua attuazione deve inoltre essere contemperata con il principio dell’integrità territoriale degli Stati.
Il principio costituisce una norma di diritto internazionale generale, cioè una norma che produce effetti giuridici (diritti e obblighi) per tutta la comunità degli Stati. Rappresenta pure una norma di ius cogens, “diritto cogente”, ovvero inderogabile [lo ius congens, in diritto internazionale, indica il complesso delle norme consuetudinarie poste a tutela di valori ritenuti fondamentali e a cui non si può in alcun modo derogare]. Si tratta di un principio supremo ed irrinunciabile di diritto internazionale e, come ogni disposizione di diritto internazionale, viene ratificato dalle leggi interne di uno Stato. Questo, nel caso dell’Italia, è stabilito dall’art. 10 della Costituzione; la legge di ratifica è la n. 881/1977. In tal senso, il principio ha la stessa efficacia di una legge interna, e prevale sulle leggi statali (Cassazione penale, sentenza del 21.03.1975).

Affermato nella Carta Atlantica (14 agosto 1941) e nella Carta delle Nazioni Unite (26 giugno 1945; art. 1, par. 2 e 55), il principio di autodeterminazione dei popoli è ribadito nella Dichiarazione dell’Assemblea generale sull’indipendenza dei popoli coloniali (1960); nei Patti sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali (1966); nella Dichiarazione di principi sulle relazioni amichevoli tra Stati, adottata dall’Assemblea generale nel 1970, che raccomanda agli Stati membri dell’ONU di astenersi da azioni di forza volte a contrastare la realizzazione del principio di autodeterminazione e riconosce ai popoli il diritto di resistere, anche con il sostegno di altri Stati e delle Nazioni Unite, ad atti di violenza che possano precluderne l’attuazione.


Nel diritto internazionale, l’affermazione dell’autodeterminazione dei popoli – frutto di un processo graduale a lungo contrastato dai paesi occidentali e fortemente collegato, nella prassi, alla fortunata azione dell’ONU a favore della completa decolonizzazione – è ormai acquisita sul piano consuetudinario limitatamente al divieto di tre specifiche fattispecie, qualificate come crimini internazionali: la dominazione coloniale, l’occupazione straniera e i regimi di segregazione razziale (apartheid) o altrimenti gravemente lesivi di diritti umani fondamentali


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Diritti umani. Diritto internazionale 
Il diritto internazionale ha per lungo tempo ignorato i rapporti tra lo Stato e l’individuo (a eccezione delle norme sulla protezione diplomatica), sulla base del principio della ‘non ingerenza degli affari interni’, sicché la tutela dei diritti umani rientrava nella sfera di competenza interna di ogni singolo Stato. Solo in seguito alle flagranti violazioni dei diritti umani commesse durante il secondo conflitto mondiale, la loro tutela è divenuta oggetto di norme internazionali, sia pattizie che generali. 
La Carta delle Nazioni Unite (1945) già conteneva, nel preambolo, riferimenti ai diritti fondamentali dell’uomo ed esortava le nazioni (art. 1) a sviluppare relazioni amichevoli, fondate sul diritto all’autodeterminazione dei popoli, e a promuovere e incoraggiare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione. Il 10 dicembre 1948 l’Assemblea generale adottò inoltre, con risoluzione 217 (III), la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo che, pur non avendo carattere vincolante, pose le basi per l’affermazione di tali diritti a livello internazionale. Tra questi, vanno anzitutto ricordati i diritto diritti civili e politici (cosiddetti di ‘prima generazione’, di matrice occidentale), che comportano soprattutto obblighi di astensione per gli Stati: il diritto alla non discriminazione, all’integrità fisica, alla vita, alla libertà personale, di pensiero, di religione. Ci sono poi i diritti economici, sociali e culturali (cosiddetti di ‘seconda generazione’, propugnati in passato dai paesi socialisti), che comportano obblighi di agire da parte degli Stati: diritto al lavoro, alla salute, all’istruzione. 
Negli anni 1970, i paesi in via di sviluppo sostennero l’esistenza di diritti collettivi, o della solidarietà (cosiddetti di ‘terza generazione’), tra cui il diritto allo sviluppo, alla pace, a un ambiente salubre. Questi ultimi possono essere considerati diritti solo in senso lato, in quanto è difficile individuare il titolare degli obblighi corrispondenti, configurandosi piuttosto quali interessi collettivi delle comunità. In seguito si è venuta delineando una ‘quarta generazione’ di diritti umani, connessi all’impiego delle nuove tecnologie soprattutto nel campo della genetica e dell’informatica. Tale classificazione ha carattere descrittivo e non indica una gerarchia, in quanto i diritti umani riconosciuti a livello internazionale si caratterizzano per essere indivisibili e interdipendenti. 
Le convenzioni sui diritti umani. - Vanno menzionate le numerose convenzioni in materia stipulate grazie all’azione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: la Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (1948); la Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (1965); il Patto sui diritti civili e politici (con due Protocolli addizionali) e il Patto sui diritti economici, sociali e culturali (entrambi del 1966); la Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (1979, con un Protocollo facoltativo); la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (1984); la Convenzione sui diritti del minore (1989, con due Protocolli facoltativi). Tra gli accordi stipulati a livello regionale occorre infine ricordare: la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (1950, integrata da 14 Protocolli), che ha istituto la Corte europea dei diritti umani, cui possono rivolgersi direttamente gli individui; la Convenzione americana dei diritti umani (1969); la Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli (1981).

PE LA MAIELL !

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LA MIA MAIELLA : REGINA MAESTOSA DELLA MIA TERRA !!! URLA STOP scie chimiche!!! Vasto (CH) Abruzzo Italia Europa Mondo 14 gennaio 2014 ore 15.00